Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione
                            Decisione  relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle  persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti  concordatari di detenzione  (del 31 ottobre 2013)  La  Conferenza  del  Concordato  sull’esecuzione  della  detenzione  penale  delle  persone  minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino  (Di seguito: «la Conferenza»)  Visti:  Gli  articoli  1,  2  e  27  della  legge  federale  del  20  giugno  2003  sul  diritto  penale  minorile  (diritto  penale minorile, DPMin);  Gli articoli 74, 83, 372 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP);  L’articolo 45 della legge federale  di diritto processuale minorile (PPMin del 20 marzo 2009);  L’articolo  7,  3°  paragrafo  del  Concordato  sull’esecuzione  della  detenzione  penale  delle  persone  minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino;  Considerato che:  L’art. 1 cpv. 2 DPMin rende applicabile per analogia numerose disposizioni del Codice penale, con  particolare  riferimento  agli  art.  74  (principi  dell’esecuzione)  e  83  (retribuzione).  Il  capoverso  3  precisa  che  allorquando  si  applicano  queste  disposizioni  del  Codice  penale,  i  principi  enunciati  all’art.   2   DPMin   -   a   sapere   il   carattere   determinante   della   protezione   e   l’educazione  nell’applicazione del diritto - devono essere presi in considerazione così come l’età ed il grado di  sviluppo del minore devono andare a suo favore;  Il  diritto  federale  pone  il  principio  secondo  il  quale  la  persona  detenuta  ha  diritto  ad  una  retribuzione. L’art. 27 DPMin, ai suoi capoversi 2 e 3 stabilisce che la privazione della libertà deve  essere  eseguita  in  un  istituto  per  minori  nel  quale  a  ogni  minore  siano  garantiti  un  sostegno  educativo conforme alla sua personalità e segnatamente, la preparazione all’integrazione sociale  dopo  la  liberazione.  L’istituto  deve  essere  adatto  a  promuovere  lo  sviluppo  della  personalità  del  minore.  Nell’istituto  il  minore  deve  avere  la  possibilità  di  iniziare,  proseguire  e  terminare  una  formazione o un’attività lucrativa qualora la frequentazione di una scuola, un tirocinio o un’attività  lucrativa non sia possibile all’esterno;  Il  principio  dell’esecuzione  nello  stabilimento  di  attività  professionali,  scolari,  culturali  e  sportive,  deve  dunque  essere  considerato  alla  medesima  stregua  di  un  lavoro  nel  senso  più  ampio  del  termine che dà luogo ad una retribuzione;  Per  quel  che  concerne  la  formazione,  il  congruo  compenso  previsto  all’art.  83  cpv.  3  CP  ha  codificato  la  pratica  istauratasi  in  Svizzera  latina  da  qualche  anno,  invero  in  relazione  ai  detenuti  adulti,  secondo  la  quale  la  formazione  riconosciuta  e  autorizzata  giustificava  una  retribuzione,  rispettivamente un congruo compenso;  Ai termini dell’art. 45 cpv. 6 PPMin, se il prevenuto minorenne dispone di un reddito regolare dal  suo lavoro o dal suo patrimonio, può essere chiamato a partecipare in giusta proporzione ai costi  di esecuzione;  La presente decisione tiene conto della pratica e delle esperienze maturate;  Su proposta della Commissione concordataria del 7 ottobre 2013;  D e c i d e :
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            1  Il  presente  regolamento  precisa  il  diritto  disciplinare  delle  persone  minorenni  nei  confronti  delle  quali  è  stata  ordinata  la  carcerazione  preventiva  oppure  eseguono  una  pena  privativa di libertà o una misura di collocamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  presente  regolamento  si  applica  pure  alle  persone  maggiori  di  18  anni  che  sono  sottoposte  a  detenzione  preventiva,  o  ad  una  pena  o  ad  una  misura  pronunciata  da  una  giurisdizione  dei  minori, o che eseguono questa pena o questa misura, allorquando sono diventati maggiorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 2
                            1  Ogni persona detenuta collocata in uno stabilimento concordatario riceve, in più della  prestazione  in  natura  (alloggio,  cibo  e  controllo)  una  retribuzione  netta  per  il  suo  lavoro.  Ciò  avviene anche nel caso in cui la persona detenuta esercita un’attività all’interno o all’esterno dello  stabilimento organizzata dalla direzione dello stabilimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  congruo  compenso  è  versato  alla  persona  detenuta  in  caso  di  partecipazione  ad  un  di esecuzione o la sanzione penale prevede al posto di un lavoro. La durata del tempo consacrato  all’applicazione  di  tale  programma  di  studio  deve  almeno  corrispondere  alla  durata  del  lavoro  quotidiano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Solo la persona che effettua l’attività prevista nel suo programma individuale, non percepisce una  retribuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi
Art. 3
                            La  retribuzione  o  il  congruo  compenso  versati  alla  persona  detenuta  hanno  i  seguenti  scopi:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione di una retribuzione
e di un congruo compenso
Art. 4
                            1  La  retribuzione  ed  il  congruo  compenso  sono  stabiliti  in  funzione  delle  prestazioni  fornite, secondo criteri qualitativi e quantitativi; le stesse sono adattate alle circostanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  retribuzione  o  il  compenso  non  è  ridotto  quando  la  persona  detenuta  deve  partecipare  a  dei  colloqui  previsti  dal  suo  programma  individuale  durante  il  tempo  ordinario  di  lavoro  (per  es.  accompagnamento medico, presa a carico terapeutica, visite di autorità o di terzi).
                        
                        
                    
                    
                    
                Soppressione o riduzione della retribuzione
e del congruo compenso
Art. 5
                            1  La direzione dello stabilimento può procedere a delle riduzioni sulla retribuzione o sul  congruo compenso in caso di prestazioni di lavoro insufficienti o di attitudine negativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La retribuzione o sul congruo compenso sono versati solo in parte in caso di:  a)  b)  Il regolamento dello stabilimento stabilisce le modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non sono versati né retribuzioni né compensi:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Durante la fase di ammissione o in caso di detenzione preventiva durante la quale tutte le attività  e  tutti  i  contatti  sono  stati  vietati  dall’autorità  inquirente,  la  direzione  dello  stabilimento  si  attiva  affinché  le  persone  interessate  possano  comunque  disporre  di  articoli  di  base  per  i  loro  bisogni  correnti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Importo della retribuzione e del congruo consenso
Art. 6
                            La  Conferenza  decide  periodicamente  l’importo  massimo  per  giorno  di  lavoro  e  per  persona detenuta. Questo importo è fissato come segue:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Calcolo delle retribuzioni e del compenso
Art. 7
                            1  La retribuzione netta ed il compenso sono fissati dalla direzione dello stabilimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le stesse sono suddivise in 3 parti:  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –
                        
                        
                    
                    
                    
                Utilizzo della retribuzione, del compenso
e dei supplementi da parte della persona detenuta
Art. 8
                            1  La parte disponibile (50%) può essere utilizzata liberamente, segnatamente per:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  necessario  anche  senza  il  consenso  della  persona  detenuta,  la  parte  riservata  (35%)  deve  essere utilizzata per:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  parte  bloccata  (15%)  per  la  preparazione  alla  liberazione  condizionale  o  definitiva  o  per  la  partenza  dalla  Svizzera  non  può  essere  intaccata  dalla  persona  detenuta.  Tale  importo,  al  momento dell’alleggerimento, è messo a disposizione:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I   montanti   destinati   a   coprire   i   costi   di   formazione   o   i   costi   connessi   al   reinserimento  professionale,  possono  essere  prelevati  sui  conti  riservati  e  bloccati.  Con  l’accordo  del  minore,  può essere utilizzato anche il conto disponibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Versamento delle retribuzioni o
del congruo compenso
Art. 9
                            1  Gli  importi  sono  versati  dalla  direzione  dello  stabilimento  ogni  due  settimane  su  un  conto aperto a favore della persona collocata o detenuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  dipendenza  della  durata  della  detenzione  o  delle  particolarità  della  persona  collocata  o  detenuta, è possibile un versamento frazionato più frequente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La persona collocata o detenuta può chiedere un estratto conto dettagliato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Denaro o valori in possesso della persona collocata
o detenuta all’inizio della detenzione o nel corso
della stessa
Art. 10
                            1  La  persona  collocata  o  detenuta  che  giunge  in  un  luogo  di  detenzione  o  in  uno  stabilimento  e  che  dispone  di  denaro  non  proveniente  da  un’attività  esercitata  in  precedenza  presso  un  altro  luogo  di  collocamento  o  detenzione,  deve  depositarlo  su  un  conto  bloccato  con  deduzione di un montante massimo mensile di CHF 50.– da versare sul conto disponibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo  stesso  principio  si  applica  anche  alle  somme  di  denaro  che  la  persona  interessata  riceve  durante il collocamento o la detenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  denaro  di  cui  dispone  una  persona  detenuta  che  è  stata  trasferita  da  un  altro  luogo  di  detenzione  e  che  è  il  prodotto  di  un’attività  esercitata  in  tale  stabilimento,  è  ripartito  sui  conti  previsti all’articolo 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  altri  valori  di  proprietà  della  persona  collocata  o  detenuta,  sono  depositati  contro  ricevuta  presso  lo  stabilimento  che  li  conserva  fino  al  trasferimento  o  alla  liberazione  della  persona  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni finali
Art. 11
                            1  La  Conferenza  invita  i  governi  cantonali  della  Svizzera  latina  ad  adattare  i  loro  regolamenti  relativi  alla  retribuzione  e  al  compenso  versate  alle  persone  minori  collocate  o  detenute negli stabilimenti concordatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È pubblicata sul sito internet della Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato nel BU  2013  , 567.