Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
                            Concordato  concernente  gli  impianti  di  trasporto  a   fune  e le sciovie   esonerati  dalla   concessione   federale  1  (del  15   ottobre   1951)  Approvato  dal  Consiglio  federale  il   17  giugno  1955  Per  conferire  una  base  il   più  possibile    sicura    all’esercizio  delle  funivie  e  sciovie  che    non  sono  al  beneficio  di    una   concessione   federale,  i  Cantoni  partecipanti,  fondandosi  sull’articolo   7   capoverso  2  della  Costituzione  federale,  conchiudono  il   concordato   seguente:  Capitolo   I  Scopo  e   campo  d’applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  1  I  Cantoni   concordatari  si    propongono:  a)  prescrizioni   uniformi  atte  a conferire  maggiore  sicurezza   all’esercizio  degl’impianti  dal  concordato  senza  tuttavia    provocare    un    sensibile  aumento  delle  spese  di  e d’esercizio;  b)  un  servizio  intercantonale  di  controllo    che  assista  i   Cantoni  pronunciandosi  su  di    carattere  tecnico;  c)  l’applicazione   di    prescrizioni  tecniche  uniformi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  mezzi  Cantoni  sono   in    tutto  e per  tutto  equiparati  ai Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  concordato  comprende    tutti    gli  impianti    di  trasporto    a  fune    adibiti    al  trasporto    di  persone  o   di    merci,  segnatamente  le    funivie,  le    sciovie  e   gli  ascensori  inclinati.   Sono  eccettuati:  a)  di    trasporto  a fune   che  soggiacciono   all’obbligo  della  concessione  federale;  b)   di  trasporto  a   fune  che  servono   esclusivamente  al trasporto  di  merci  (teleferiche),  non  costituiscano  un  pericolo  per   il traffico  o gli  impianti  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualsiasi  costruzione  di    funivia,  che  costituisce  un  ostacolo  al    volo  giusta  gli  articoli  67  e seguenti  dell’ordinanza  d’esecuzione  del  5    giugno    1950  della    legge  sulla  navigazione  aerea,  dev’essere  annunciata  all’autorità  cantonale  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   concordato  comprende  inoltre  tutte  le    sciovie   esercitate  esclusivamente  come  tali.  Capitolo  II  Costruzione  ed  esercizio   degl’impianti
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
                            Art.  3  1  Per   la    costruzione   e   l’esercizio  di    funivie   e di sciovie   sottoposte  al concordato  è   richiesta  l’autorizzazione  del  Cantone  sul  cui  territorio  si   prevede  creare   ed  esercitare  l’impianto.  Se   l’impianto  tocca  il territorio  di più  Cantoni,  dovrà  essere  ottenuta   l’autorizzazione  di    tutti   i  Cantoni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  di    costruire  o   di    esercitare  l’impianto  non  comporta   per  il   Cantone   responsabilità  di  sorta  per  difettosità   e danni  che  venissero   ulteriormente  riscontrati.  Questo  incombe  interamente  all’esercente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  espropriazione  Art.  4  I   Cantoni    possono  conferire  al  titolare  dell’autorizzazione  il  diritto  d’espropriazione  conformemente  alla  legislazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  per  l’autorizzazione  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Cantoni  rilasciano   l’autorizzazione  di    costruire  o   esercitare  un   impianto  soltanto  dopo  aver  costatato  che  il   progetto    o   l’impianto  risponde,  dal    profilo  edilizio,  tecnico  e   finanziario,  alle  disposizioni  del  presente    concordato  e  del  corrispondente  regolamento  purchè    siano    state  conchiuse  le    assicurazioni   prescritte,  e   se:
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Nuovo  titolo   giusta  la    mod.  27.11.1972;   in vigore   dal  18.6.1973   -  RU  1973,  992.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  mod.  il   27.11.1972;   in    vigore  dal   18.6.1973  -  RU   1973,  992.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  non  pregiudica  gli interessi  pubblici   della   Confederazione,  come  segnatamente  quelli  difesa  nazionale,  della  polizia    delle  foreste,    della  pianificazione  del  territorio    e  della  della   natura   e del   paesaggio;  b)  non  costituisce  una  considerevole  concorrenza  nè  per  le  imprese  di  trasporto  alla  Confederazione   o   fruenti  di  una  concessione   federale  nè  per  le sciovie   o   le  sottoposte  a   sovranità   cantonale;  c)  risponde  ad   una  necessità;  d)   è garantita  la    sicurezza  d’esercizio;  e)   d’esercizio  è   limitata  a   20  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   autorizzazioni  non  saranno  rilasciate  prima  che  i  progetti  di    costruzione  e gl’impianti  pronti   per  l’esercizio  non  siano  stati   verificati,  a   richiesta  del  Cantone  interessato,  in    base  alle   prescrizioni  del  presente  concordato  e del  relativo  regolamento   da  un  servizio   tecnico  di controllo  che   si    pronuncia  in  merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Manutenzione  e   controllo  Art.  6  1  L’esercente  è responsabile  della   costante   buona   manutenzione  degl’impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  controlli  tecnici  degl’impianti    adibiti    al  trasporto  di  persone  vengono    preordinati    dai  Cantoni  secondo  i  bisogni;  di regola   questi  controlli  vengono  fatti   ogni  anno.   I risultati  dei  controlli   vengono  verbalizzati  e   comunicati   al Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Cantone  competente  può   assegnare  all’esercente  un  termine   entro  il  quale  questi  deve  eliminare  i  difetti  riscontrati,  sotto  comminatoria  della   revoca  della  concessione  e   delle  pene  per  inosservanza  delle  decisioni  delle  autorità.  In  caso  di  pericolo    immediato,  il  Cantone  o   il   servizio  incaricato  del  controllo  tecnico  possono  ordinare      l’immediata  sospensione  dell’esercizio  dell’impianto  conformemente  all’articolo   12  capoverso  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
                            Art.  7  1  In  caso  di  contravvenzioni    a  importanti  disposizioni  del  presente    concordato  e    delle  prescrizioni  esecutive  oppure  quando  l’esercente  non  ottemperasse    tempestivamente  agli  ordini  delle  autorità    di  vigilanza,  i   Cantoni  hanno  inoltre  il    diritto  di  revocare    temporaneamente    o  definitivamente  l’autorizzazione,  come  pure  di  ordinare,  a    spese  dell’esercente,  le  modificazioni  dell’impianto  che  ritenessero  urgenti  e   indispensabili  per  la    sicurezza  delle  persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   ricorso  a procedimenti  penali,  per  esempio  in    caso  di    disobbedienza  a   decisioni  delle   autorità,  è  di  spettanza  dei  Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   in    facoltà   dei  Cantoni   di    chiedere  al beneficiario  della  concessione  il   deposito  di una  cauzione.  Capitolo   III  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
                            Art.  8  1  Gli  organi  del  concordato  sono   la Conferenza,  l’Ufficio  direttivo   e i  revisori  dei   conti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  circoli  interessati  al    concordato  possono  essere  ammessi  alle  deliberazioni  con   voce   consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conferenza
                            Art.  9  1  La  Conferenza   è   l’organo   superiore.  Essa  comprende   tutti   i  Cantoni  concordatari.  Ogni  Cantone  designa  un  rappresentante  ufficiale  e  un  rimpiazzante.    Alle    sedute    della    Conferenza  possono  partecipare  anche  altri  rappresentanti  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  seno   alla   Conferenza  ogni  Cantone  ha  diritto  a un  voto.  Le  decisioni   sono  prese   a maggioranza  semplice  dei  presenti  aventi   diritto  di    voto.   In caso  di parità,  decide   il   voto  del  presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Conferenza  ha   le seguenti  attribuzioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    delle    prescrizioni    concernenti  la  costruzione  e    l’esercizio  delle    funivie  e    delle  sottoposte   al concordato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  di un  regolamento  interno   concernente  i  rapporti  dei  Cantoni   con  gli  organi  del  e   con  il servizio  tecnico  di    controllo;   l’allestimento  di un  capitolato  per   le    mansioni   e  del  servizio  tecnico  di controllo  e   per  la    relativa   tariffa;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  dei    membri  dell’Ufficio  direttivo  o   del  segretario,  che  resteranno  in  carica  per  un  di  cinque  anni;  il  Segretariato  può  essere  affidato  a    un    dicastero  cantonale    delle  ad  un  altro  servizio  cantonale   oppure  a un’organizzazione   appropriata;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  di due  revisori  dei  conti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  dell’organo  tecnico  di    controllo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   mod.   il   27.11.1972;  in    vigore   dal  18.6.1973  -  RU  1973,  992.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  del  preventivo,  dei  conti  e    del  rapporto  annuale  nonchè  la  fissazione  dei  cantonali;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.    di  problemi  comuni  interessanti  l’applicazione  uniforme  delle  disposizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Conferenza  si    riunisce  ordinariamente  una  volta  ogni   anno.  Il   presidente  può  convocare  in ogni  tempo  una  Conferenza  straordinaria  ed  è   tenuto  a   farlo  se  ne  viene  fatta  richiesta  da   parte  di almeno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1/4  dei   Cantoni  concordatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   trattande  da  includere  nell’ordine   del   giorno  devono  essere  comunicate  tempestivamente;  altri  oggetti  possono  essere  decisi  solamente  con  il consenso  di    tutti  i Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  direttivo  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  direttivo  si   compone  di    un  presidente,   di    un  vicepresidente  e   di un  altro  membro  del  concordato.  Il    segretario  e    il  capo  del  Servizio  tecnico  di  controllo  partecipano  con  voce  consultiva  alle   sedute  dell’Ufficio  direttivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   direttivo  tratta  tutti  gli  oggetti  che  non  rientrano  espressamente   nelle  competenze  di    altri  organi.  In    particolare  gli  spetta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le    decisioni   della  Conferenza  e   provvedere  alla   loro  esecuzione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l’attività  del  Servizio  tecnico   di controllo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   tutta  la contabilità,  allestire   i  conti  annuali  e   presentare  il   preventivo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  il   rendiconto  annuale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  il   verbale   delle   sedute  della  Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Conferenza  può  delegare  altri  compiti   all’Ufficio   direttivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   direttivo   deve  presentare  ai    revisori  dei  conti  i  libri  contabili  e   i documenti  giustificativi,  e  fornire  ogni  schiarimento  richiesto   circa  l’attività  svolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revisori  dei   conti  Art.  11  I   due  revisori    dei    conti  verificano  annualmente  la  contabilità  dell’Ufficio  direttivo    e  ne  riferiscono  alla  Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizio  tecnico  di  controllo  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Servizio  tecnico  di    controllo   è a   disposizione  dei  Cantoni  per  le seguenti  prestazioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  sui  progetti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  degl’impianti  prima  della    messa  in  esercizio,  compresi  quelli  esistenti  al  momento  in    vigore  del  concordato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  periodico   e straordinario  degl’impianti,   nonchè  inchieste  di  carattere   tecnico  in  caso  di    perturbazione   e   di    pericoli  inerenti  all’esercizio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  agli  organi    della    Conferenza    e    ai  Cantoni  interessati  circa    le  inchieste    e    i  controlli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  agli    organi  della  Conferenza  e    alle  istanze    cantonali  competenti;  elaborazione    di  relative   all’introduzione  di nuove  disposizioni,  al    rafforzamento   o all’attenuazione  delle  in vigore;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  dei  rapporti  occorrenti  all’Ufficio  direttivo   per  la    redazione  del  rendiconto  annuale  il   calcolo  delle  tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    pericolo  immediato,  il   Servizio  tecnico  di    controllo  deve  far  sospendere   immediatamente  l’esercizio  dell’impianto  minacciato,  facendo  intervenire,  se  del  caso,  la  polizia  e   informandone  il  Cantone  interessato   con  il mezzo  più   rapido.   La  decisione  definitiva  sulla  sospensione  dell’esercizio  è  di competenza  dell’autorità  cantonale  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Conferenza  può  attribuire  altri  compiti  al    Servizio   tecnico   di    controllo.  I rapporti  di    servizio  e   le  competenze  sono  regolati  da   speciale   capitolato.  Per  l’esame  di questioni  speciali,  il  Servizio   tecnico  di  controllo  può,  se  necessario,  ricorrere   a   periti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            Art.  13  1  I  fondi  necessari  per  l’esecuzione  del  concordato  sono  forniti  dalle    tasse  versate  dai  proprietari  d’impianti  e   dai  contributi  corrisposti   dai  Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   tasse  dovute  per   le    prestazioni   del  Servizio   tecnico  di    controllo  vengono  prelevate  dai  proprietari  d’impianti.  Esse  saranno  calcolate  con  riguardo   al tempo  impiegato  e   all’importanza  dell’impianto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sarà   stabilita   una   tariffa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  contributi   dei  Cantoni  sono  calcolati   in base  al    numero  e all’importanza  degl’impianti  esistenti  sul  loro  territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sede
                            Art.  14  Il   concordato  ha  sede  presso  il Segretariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accessione  e   recessione  Art.  15  1  L’adesione  al concordato  è libera   a   qualsiasi  Cantone  sul  cui  territorio  si    trovi  almeno  un  impianto  contemplato  dal  concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Cantoni  possono   recedere  dal  concordato  alla  fine  di    ogni  anno  civile,  mediante  preavviso  di    un  anno  almeno,  dopo  aver   soddisfatto   tutti   gli obblighi  loro  derivanti  dal  concordato.  Capitolo  IV  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impianti  esistenti  Art.  16  1  Entro  un  termine  da  stabilirsi  dal   Cantone  interessato,  al    massimo  però   entro  dieci   anni  dalla  sua  accessione  al concordato,  gli impianti   esistenti  devono   essere   conformati   alle  prescrizioni  del  presente  concordato  e del  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dopo  l’entrata  in  vigore  del  concordato,    i  Cantoni    rilasciano  ai  proprietari  degl’impianti  esistenti  un’autorizzazione  di    esercizio  valevole  durante  il periodo   transitorio,  a   condizione  che  sia  garantita  una  sicurezza   sufficiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   presente  concordato  è   applicabile  per  analogia  anche  agli  impianti  già  esistenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  con  altre   fonti   di diritto  Art.  17  1  Restano   riservate  le altre   prescrizioni  e   direttive   più  severe   e completive  dei  Cantoni   e,  ove  occorra,   dell’INSAI,  per  le funivie  e   sciovie   sottoposte  all’assicurazione   obbligatoria   contro  gli  infortuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  la    validità  del  concordato  non  sono  applicabili  le    disposizioni  di    diritto  cantonale  contrarie  ad  esso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  18  Il   concordato  entra  in    vigore  non  appena  approvato  da  almeno  cinque  Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pubblicato  nel   BU  1955  ,  110.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Aderiscono  al Concordato   i  seguenti  Cantoni:  Zurigo,   Berna,  Lucerna,   Uri,   Svitto,  Obvaldo,   Nidvaldo,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Glarona,  Zugo,    Friburgo,  Soletta,  Appenzello  Esterno,  Appenzello  Interno,  San  Gallo,  Grigioni,  Ticino,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vaud,  Vallese,  Neuchâtel,  Giura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adesione  del   Cantone  Ticino   con   DL  23.6.1955  -  BU  1955,  110.