Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale --> 7.4.4.2.1 / 770.200
                            Concordato  concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie  esonerati dalla concessione federale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  (del 15 ottobre 1951)  Approvato dal Consiglio federale il 17 giugno 1955  Per  conferire  una  ba  se il più possibile sicura all’  esercizio  delle  funivie  e  sciovie  che  non  sono  al  beneficio di una concessione federale, i Cantoni  partecipanti, fondandosi sull’  articolo 7 capoverso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 della Costituzione federale, conchiudono il concordato seguente:  Capitolo I  Scopo e campo d’  applicazione  Scopo  A  rt. 1  1  I Cantoni concordatari si propongono:  a)  di stabilire prescrizioni uniformi atte a conferire maggiore sicurezza all’  esercizio degl’  impianti  contemplati  dal  concordato  senza  tuttavia  provocare  un  sensibile  aumento  delle  spese  di  costruzione e d’  eserc  izio;  b)  di  istituire  un  servizio  intercantonale  di  controllo  che  assista  i  Cantoni  pronunciandosi  su  questioni di carattere tecnico;  c)  di promuovere l’  applicazione di prescrizioni tecniche uniformi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I mezzi Cantoni sono in tutto e per tutto equiparati a  i Cantoni.  Campo d’  applicazione  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Il  concordato  comprende  tutti  gli  impianti  di  trasporto  a  fune  adibiti  al  trasporto  di  persone o di merci, segnatamente le funivie, le sciovie e gli ascensori inclinati. Sono eccettuati:  a)  gli impianti di traspor  to a fune che soggiacciono all’  obbligo della concessione federale;  b)  gli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci (teleferiche),  purché non costituiscano un pericolo per il traffico o gli impianti pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualsiasi  costruzione di funivia, che costituisce un ostacolo al volo giusta g  li articoli 67 e seguenti  dell’ordinanza d’  esecuzione  del  5  giugno  1950  della  legg  e sulla navigazione aerea, dev’essere  annunciata all’  autorità cantonale competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il concordato compren  de inoltre tutte le sciovie esercitate esclusivamente come tali.  Capitolo II  Costruzione ed esercizio degl’  impianti  Autorizzazione  Art. 3  1  Per  la  costruzione  e  l’  esercizio  di  funivie  e  di  sciovie  sottopos  te  al  concordato  è  richiesta l’  autorizzazione  del  Cantone  sul  cui  territorio  si  prevede creare ed esercitare l’impianto.  Se  l’  impianto  tocca  il  territorio  di  più  Ca  ntoni,  dovrà  essere  ottenuta  l’  autorizzazione  di  tutti  i  Cantoni interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’  autorizzazione  di costruire o di esercitar  e l’  impianto non comporta per il Cantone responsabilità  di sorta per difettosità e danni che venissero ulteriormente riscontrati.  Questo incombe interamente  all’  esercente.  Diritto di espropriazione  Art. 4  I  Cantoni  poss  ono  conferire  al  titolare  dell’autor  izzazione  il  diritto  d’  espropriazione  conformemente alla legislazione cantonale.  Requisiti per l’  autorizzazione  Art. 5  1  I Cantoni rilasciano l’ autorizzazione di costruire o esercitare un impianto soltanto dopo  aver  costatato che il progetto o l’  impianto  risponde,  dal  profilo  edilizio,  tecnico  e  finanziario,  alle  disposizioni  del  presente  concordato  e  del  corrispondente  regolamento  purché  siano  state  conchiuse le assicurazioni prescritte, e se:  a)  l’  impianto  non  pregiudica  gli  interessi  pubblici  della  Conf  ederazione,  come  segnatamente  quelli della difesa nazionale, della polizia delle foreste, della pianificazione del territorio e della  protezione della natura e del paesaggio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nuovo titolo giusta la mod. 27.11.1972 in vigore dal 18.6.1973  -  RU 1973, 992.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            appartenenti alla Confederazione o fruenti di una concessione federale né per le sciovie o le  funivie sottoposte a sovranità cantonale;  c)  l’  impianto risponde ad una necessità;  d)  ne è garantita la sicurezza d’  esercizio;  e)  l’autorizzazione d’  esercizio è limitata a 20 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le autorizzazioni non saranno rilasciate prima che  i progetti di costruzione e gl’  i  mpianti pronti per  l’  esercizio non siano stati verificati, a richiesta del Cantone interessato, in base alle prescrizioni del  presente conc  ordato e del relativo regolamento da un servizio tecnico di controllo che si pronuncia  in merito.  Manutenzione e controllo  Art. 6  1  L’  esercente è responsabile della co  stante buona manutenzione degl’  impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  controlli  tecnici  degl’  impianti  adibiti  al  tr  asporto  di  persone  vengono  preordinati  dai  Cantoni  secondo i bisogni; di regola questi controlli vengono fatti ogni anno. I risultati dei controlli vengono  verbalizzati e comunicati al Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Canton  e  competente  può  assegnare  all’  esercente  un  termine  entro  il  quale  questi  deve  eliminare  i  difetti  riscontrati,  sotto  comminatoria  della  revoca  della  concessione  e  delle  pene  per  inosservanza  delle  decisioni  delle  autorità.  In  caso  di  pericolo  immediato,  il  Cantone  o  il  servizio  incaricato   del   contro  llo   tec  nico  possono  ordinare  l’immediata  sospensione  dell’  esercizio  dell’impianto conformemente all’  articolo 12 capoverso 2.  Sanzioni  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  contravvenzioni  a  importanti  disposizioni  del  presente  concordato  e  delle  prescriz  ioni  esecutive  oppure  quand  o l’  esercente  non  ottemperasse  tempestivamente  agli  ordini  delle  autorità  di  vigilanza,  i  Cantoni  hanno  inoltre  il  diritto  di  revocare  tempo  raneamente  o  definitivamente l’  autorizzazione,  come  pure di ordinare, a spese dell’  e  sercente,  le  modificazioni  dell  impianto che ritenessero urgenti e indispensabili per la sicurezza delle persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ricorso a procedimenti penali, per esempio in caso di disobbedienza a decisioni delle autorità, è  di spettanza dei Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È in facoltà dei Cantoni di chiedere al benef  iciario della concessione il deposito di una cauzione.  Capitolo III  Organizzazione  Organi  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli organi del concordato sono la Conferenza  , l’  Ufficio direttivo e i revisori dei conti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I circoli interessati al concordato possono essere ammessi alle  deliberazioni con voce consultiva.  Conferenza  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Conferenza  è l’  organo superiore. Essa comprende tutti i Cantoni concordatari. Ogni  Cantone  designa  un  rappresentante  ufficiale  e  un  rimpiazzante.  Alle  sedute  della  Conferenza  possono partecipare anc  he altri rappresentanti del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In seno alla Conferenza ogni Cantone ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza  semplice dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Conferenza ha le segu  enti attribuzioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  l’  allestimento  delle  prescrizioni  concernenti la costruzione e l’  esercizio  delle  funivie  e  delle  sciovie sottoposte al concordato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  la  preparazione  di  un  regolamento  interno  concernente  i  rapporti  dei  Cantoni  con  gli  organi  del  conc  ordato  e  con  il  se  rvizio  tecnico  di  controllo;  l’  allestimento  di  un  capitolato  per  le  mansioni e prestazioni del servizio tecnico di controllo e per la relativa tariffa;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  la nomina dei membri dell’  Ufficio  direttivo  o  del  segretario,  che  resteranno  in  car  ica  per  un  periodo  di  cinque  anni;  il  Segretariato  può  essere  affidato  a  un  dicastero  cantonale  delle  costruzioni, ad un altro  servizio cantonale oppure a un’  organizzazione appropriata;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  la nomina di due revisori dei conti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  la designazione dell’  organo  tecnico di controllo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  l’  approvazione  del  preventivo,  dei  conti  e  del  rapporto  annuale  nonché  la  fissazione  dei  contributi cantonali;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  la  trattazione  di  problemi  comuni  interessanti  l’  applicazione  uniforme  delle  disposizioni  concordate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Conferenza  si  riunisce  ordinariamente  una  volta  ogni  anno.  Il  presidente  può  convocare  in  ogni tempo una Conferenza straordinaria ed è tenuto a farlo se ne viene fatta richiesta da parte di  almeno 1/4 dei Cantoni concordatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le trattande da includere nell’  ordine  del giorno devono essere comunicate tempestivamente; altri  oggetti possono essere decisi solamente con il consenso di tutti i Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio direttivo  Art. 10  1  L’  Ufficio  direttivo  si  compone  di  un  presidente,  di  un  vicepresidente  e  di  un  altro  membro  de  l  concordato.  Il  segretario  e  il  capo  del  Servizio  tecnico  di  controllo  partecipano  con  voce  consultiva alle sedute dell’  Ufficio direttivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’  Ufficio direttivo tratta tutti gli oggetti che non rientrano espressamente nelle competenze di altri  organi.  In p  articolare gli spetta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  di preparare le decisioni della Conferenza e provvedere alla loro esecuzione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  di sorvegliare l’  attività del Servizio tecnico di controllo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  di tenere tutta la contabilità, allestire i conti annuali e presentare il preventivo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  compilare il rendiconto annuale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  redigere il verbale delle sedute della Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Conferenza  può delegare altri compiti all’  Ufficio direttivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’  Ufficio direttivo deve presentare ai revisori dei conti i libri contabili e i documenti giustific  ativi, e  fornire ogni  schiarimento richiesto circa l’  attività svolta.  Revisori dei conti  Art. 11  I  due  revisori  dei  conti  verificano  a  nnualmente la contabilità dell’  Ufficio  direttivo  e  ne  riferiscono alla Conferenza.  Servizio tecnico di controllo  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Servizio tecnico di controllo è a disposizione dei Cantoni per le seguenti prestazioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  preavviso sui progetti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  collaudo degl’  impianti  prima  della  messa  in  esercizio,  compresi  qu  elli  esistenti  al  momento  dell’  entrata in vigore del concordato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  controllo  periodico e straordinario degl’  impianti, nonché inchieste di carattere t  ecnico in caso  d’  infortunio, di perturbazi  one e di pericoli inerenti all’  esercizio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  rapporti  agli  organi  della  Conferenza  e  ai  Cantoni  interessati  circa  le  inchieste  e  i  controlli  eseguiti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  preavvisi  agli  organi  della  Conferenza  e  alle  istanze  cantonali  competenti;  elabora  zione  di  proposte relative  all’  introduzione  di  nuove  dispos  izioni, al rafforzamento o  all’  attenuazione  delle disposizioni in vigore;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  elaborazio  ne d  ei rapporti occorrenti all’  Ufficio direttivo per la redazione del rendiconto annuale  e il calcolo delle tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In   caso   di   pericolo   immediato,   il   Servizio   tecnico   di   controllo   deve   f  ar   sospendere  immediatamente l’esercizio dell’  impianto minacciato, facendo  intervenire, se del caso, la polizia e  informandone  il  Cantone  interessato  con  il  mezzo  più  rapido.  La  decisione  def  initiva  sulla  sospensione dell’esercizio è di competenza dell’  autorità cantonale interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Conferenza può attribuire altri compiti a  l Servizio tecnico di controllo. I rapporti di servizio e le  competenze  sono  regolati  da  speciale  capitolato.  Per  l’  esame  di  questioni  speciali,  il  Servizio  tecnico di controllo può, se necessario, ricorrere a periti.  Finanziamento  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  fondi  necess  ari per l’  esecuzione  del  concordato  sono  forniti  dalle  tasse  versate  dai  proprietari d’  impianti e dai contributi corrisposti dai Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  tasse  dovute  per  le  prestazioni  del  Servizio  tecnico  di  controllo  vengo  no  prelevate  dai  proprietari d’  impianti.  Esse  saranno  calcolate  con  rig  uardo al tempo impiegato e all’  importanza  dell’  impianto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sarà stabilita una tariffa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I contributi dei Cantoni sono calcolati in base al  numero e all’importanza degl’  impianti esistenti sul  loro territorio.  Sede  Art. 14  Il co  ncordato ha sede presso il Segretariato.  Accessione e recessione  Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’  adesione al concordato è libera a qualsiasi Cantone sul cui territorio si trovi almeno  un impianto contemplato dal concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Cantoni possono recedere dal concordato alla fine  di ogni anno civile, mediante preavviso di un  anno almeno, dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi loro derivanti dal concordato.  Capitolo IV  Disposizioni finali  Impianti esistenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            anni  dalla  sua  accessione  al  concordato,  gli  impianti  esistenti  devono  essere  conformati  alle  prescrizioni del  presente  concordato e del regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dopo l’  entrata  in  vigore  del  concordato,  i  Cantoni  rilasciano ai proprietari degl’i  mpianti  esistenti  un’  autorizzazione di esercizio valevole durante il periodo transitorio, a condizione che sia garantita  una sicurezza sufficiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il presente concordato è applicabile per analogia anche agli impianti già esistenti.  Rapporto con altre fo  nti di diritto  Art. 17  1  Restano riservate le altre prescrizioni e direttive più severe e completive de  i Cantoni e,  ove occorra, dell’  INSAI, per le fu  nivie e sciovie sottoposte all’  assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante la validità del co  ncordato non sono applicabili le disposizioni di diritto cantonale contrarie  ad esso.  Entrata in vigore  Art. 18  Il concordato entra in vigore non appena approvato da almeno cinque Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Hanno aderito al Concordato i seguenti Cantoni (stato al 1.7.1984): Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto,  Obvaldo,   Nidvaldo,   Glarona,   Zugo,   Friburgo,   Soletta,   Basilea   Campagna,   Appenzello   Esterno,  Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Ticino,  Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura.