Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
                            3.2.1.1.4  Codice professionale  dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (CAvv)  (dell’11 novembre 2004)  L’assemblea straordinaria dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino dell’11 novembre 2004,  richiamata la Legge  federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) del 23 giugno 2000, la  Legge sull’avvocatura (LAvv) del 16 dicembre 2002, il Regolamento sull’avvocatura (RAvv) del 28  ottobre 2002 e lo Statuto dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (SAvv)  del 9 maggio 2003,  emana le seguenti  norme deontologiche:  A. Principi generali  Art. 1  Il presente codice contempla una serie di norme deontologiche che servono a precisare  e  a  interpretare  le  regole  professionali  stabilite  dal  diritto  federale,  come  pure  gli  obblighi  cui  soggiace l’avvocato nell’ambito dell’esecuzione del mandato.  Art. 2  L’attività dell’avvocato è disciplinata dalla LLCA, dalla LAvv, dal RAvv, dalle presenti  norme,  dal  SAvv,  dalla  Tariffa  dell’  Ordine  degli  avvocati  (TOA),  dalle  Direttive  del  Consiglio  dell’Ordine,  dagli  usi  e  dalle  consuetudini  della  professione,  dai  trattati  e  dalle  norme  internazionali.  Art. 3  L’avvocato rispetta le regole professionali in  qualsiasi campo della propria attività.  B. Esercizio della professione  Art. 4  L’avvocato  esercita  la  professione  con  cura,  diligenza,  coscienza  e  in  conformità  all’ordinamento giuridico, avvalendosi solo di mezzi consentiti dalla legge.  Art. 5  1  L’avvocato esercita la professione in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la  propria responsabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Evita  ogni vincolo suscettibile di esporlo all’influenza di terzi non iscritti in un registro cantonale  degli avvocati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si a  stiene da ogni attività incompatibile con il suo dovere di indipendenza.  Art. 6  L’avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale  su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della  sua professione. Il fatto di essere dispensato  dal segreto professionale non obbliga l’avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato.  Art. 7  L’avvocato  si  astiene  da  ogni  attività contraria  alla dignità professionale e  alla fiduc  ia  in  lui riposta.  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’avvocato  favorisce il componimento bonale delle controversie ove sia nell’interesse  del cliente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  qualità  di  rappresentante  di  una  parte  in  giudizio  o  di  consulente,  tiene  conto  di  una  mediazione in corso o auspicata dalle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’avvocato non può avvalersi nel processo di dichiarazioni o ammissioni fatte dalla parte avversa  nelle trattative per il componimento bonale della vertenza.  Art. 9  L’avvocato non  conclude  accordi  che  potrebbero  ledere  il  principio  della  libera  scelta  dell’avvocato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  L’avvocato può prendere contatto con persone che entrano in considerazione quali  testimoni solo quando ciò sia necessario per la condott  a del processo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Evita ogni atto che potrebbe influenzare i testimoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È vietato far pervenire ai testimoni istruzioni o indicazioni sul comportamento da adottare.  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La pubblicità dell’avvocato è autorizzata nella misura in cui fornisce  al  pubblico  una  corretta informazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Va  realizzata  rispettando  la  dignità  della  professione,  deve  essere  espressa  con  lealtà  e  discrezione, deve essere veritiera e salvaguardare scrupolosamente il segreto professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono vietati gli atti invadenti  , aggressivi, nonché l’accaparramento di clienti.  Art. 12  L’avvocato  riceve  i  clienti  e  fornisce  le  sue  consultazioni,  di  regola,  in  locali  propri,  espressamente destinati a questo scopo.  C.  Doveri verso il cliente  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’avvocato stabilisce  con il cliente relazioni  chiare e gli deve fedeltà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esegue il mandato tempestivamente e informa il cliente sullo sviluppo dell’incarico affidatogli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È personalmente responsabile dell’esecuzione del mandato, indipendentemente dal fat  to che sia  stato affidato a lui personalmente o allo studio legale di cui fa parte.  Art. 14  L’avvocato  non  rinuncia intempestivamente  a  un mandato.  Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’avvocato si adopera  affinché le persone che non sono  in grado di sopperire alle spese  di giudizio possano beneficiare del gratuito patrocinio. È tenuto a informare il cliente sulla possibilità  di ottenere l’assistenza giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non può chiedere al cliente un onorario integrativo  a  quello fissato dall’au  torità competente.  Art. 16  1  L’avvocato custodisce diligentemente  i  beni  affidatigli,  deposita  su  conti  separati  gli  averi pecuniari del cliente e deve sempre essere in grado di restituirli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le somme incassate per il cliente devono esserg  li immediatamente trasmesse. Resta riservato  il  diritto dell’avvocato di trattenere l’importo dovutogli per onorari e spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’avvocato tiene una contabilità completa e precisa dei fondi del cliente.  Art. 17  L’avvocato  si  adopera  af  finché  vengano  salvaguardati  il  segreto  professionale  e  gli  interessi dei suoi clienti anche in caso di suo decesso.  Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’avvocato non assiste due  parti  i  cui  interessi  siano  contrastanti,  non  presta  la  sua  opera  o  il  suo  consi  glio  ad  ambedue  le  parti  litiganti  nella  medesima  causa,  non  assiste  con  il  patrocinio una parte nella causa in cui ha precedentemente assistito la parte contraria e non assume  mandati  di  qualsivoglia  natura  da  una  controparte,  evitando  ogni  conflitto  tra  gli  interessi  del  suo  cliente, i propri e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È riservata la mediazione secondo le Direttive della FSA.  Art. 19  1  L’avvocato  non  deve  essere  nello  stesso  a  ffare  il  consulente,  il  rappresentante  o  il  difensore di più di un cliente se sussiste un conflitto d’interessi tra gli interessati o se vi sia il rischio  che ne sorga uno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rinuncia  al  mandato  quando  sorge un conflitto d’interessi, un rischio di violazion  e  del  segreto  professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            L’avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale  dovuto  a  un  precedente  cliente  rischia  di  essere  violato  o  quando  la  conoscenza  degli  affari  di  precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.  Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni relative  al  conflitto  di  interessi  si  applic  ano all’associazione di avvocati in quanto tale, così come ai singoli  membri dello studio legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di nuova collaborazione o di associazione fra più avvocati, gli interessati adottano tutte le  misure necessarie per garantire la salvaguardia del seg  reto professionale e per evitare conflitti di  interessi.  Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’avvocato rispetta la Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non può stipulare convenzioni che prevedano la partecipazione di terzi all’onorario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non può  stipulare patti di quota lite né promettere di assumere a proprio carico, in tutto o in parte,  l’onorario e le spese di causa qualora il processo avesse esito negativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È  consentito  pattuire  un  premio  da  aggiungere  all’onorario  in  caso  di  successo  (pactum  de  palmario).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’avvocato può pattuire una rimunerazione forfettaria. Essa deve tuttavia corrispondere alle sue  prevedibili prestazioni.  Art. 23  1  Se l’avvocato chiede il versamento di un anticipo sull’onorario o sulle spese, questo  deve essere c  ommisurato ai prevedibili costi, esborsi e prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se l’anticipo non viene pagato, l’avvocato può rifiutare o rinunciare al mandato con riserva di  quanto previsto all’art. 14.  Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’avvocato informa regolarmente  il cliente sull’ammont  are  del  proprio  onorario  e  sulle  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il cliente lo richiede, deve presentare gratuitamente una nota professionale dettagliata  .  D. Doveri verso i  colleghi  Art. 25  1  L’avvocato non rivolge attacchi personali ai suoi colleghi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  M  ette a disposizione dell’avvocato avversario, se richiesto, copie dei suoi allegati, a meno che ciò  non avvenga a cura del giudice o del tribunale o dell’autorità avanti i quali è pendente la pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non  può  avvalersi  nel  processo  di  dichiarazioni  o  ammi  ssioni  fatte  dal  collega  di  parte  avversa  nelle trattative per il componimento bonale di una vertenza.  Art. 26  Riservate le regole sul segreto professionale, l’avvocato che assume un mandato già  affidato ad altro collega informa  il suo predecessore, nella misura in cui sia necessario per stabilire  delle relazioni chiare, e cerca di favorire la liquidazione della nota professionale del collega.  Art. 27  L’avvocato non può mettersi in diretto contatto  con  una  parte  che  sa  rappresentata  da  altro avvocato, a meno che questi non l’abbia espressamente autorizzato.  Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Accertata la violazione di una regola professionale da parte di un collega, l’avvocato si  rivolge, prima di i  ntraprendere passo alcuno, al presidente dell’Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avvocato  che  ha  una  controversia  personale  con  un  collega  deve  rivolgersi  al  presidente  dell’Ordine prima di procedere giudizialmente.  Art. 29  1  Prima  di  iniziare  una  procedur  a civile  l’avvocato offre al collega  la possibilità  di un  componimento bonale della vertenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima di sporgere una denuncia o una querela penale notifica il caso al presidente dell’Ordine.  E. Doveri verso i giudici e le autorità  Art. 30  L  ’avvocato mantiene un atteggiamento dignitoso verso i magistrati e le autorità.  Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’avvocato non deve dare scientemente al giudice un’informazione falsa o tale da  indurlo in errore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non intralcia il normale corso delle pr  ocedure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano riservate le particolari esigenze della difesa penale.  Art. 32  L’avvocato non impiega alcun mezzo illecito o contrario alla dignità professionale per  ottenere  dai  giudici  una  sentenza  favorevole  ai  suoi  patrocinati  o  per  procurare  prove  dirette  ad  alterare od occultare la verità dei fatti.  Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’avvocato si astiene dal commentare  o dall’evidenziare sui media procedimenti civili o  penali  pendenti,  salvo  che  si  tratti  di  r  eplicare ad attacchi personali, ad affermazioni dell’autorità o  della controparte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dichiarazioni  pubbliche  sono  permesse  solo  in  circostanze  particolari,  che  le  facciano  apparire  necessarie per la tutela degli interessi del cliente.  F. Avvocati stranieri  e di altri Cantoni  Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli avvocati stranieri sono soggetti alle regole professionali previste dalla LLCA, per la  cui interpretazione  si ricorre alle presenti norme  deontologiche, nonché al Codice deontologico del  CCBE (Consiglio degli ord  ini forensi della Comunità europea).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei confronti degli avvocati iscritti in altri cantoni valgono le presenti norme deontologiche, come  pure il Codice svizzero di deontologia della FSA.  G. Disposizioni finali  Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente  cod  ice,  approvato  dal  Tribunale  di  appello  in  data  16  giugno  2005  entra  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Codice  professionale  dell’Ordine  degli  avvocati  del  Cantone  Ticino  del  4  dicembre  1971  è  a  brogato.  Pubblicato  nel BU  2005  , 269.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Entrata in vigore: 19 agosto 2005  -  BU 2005, 261.