Decreto esecutivo concernente l’applicazione del Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’a ssicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, del 26 gennaio 2010
                            6.4.6.1.7.1  Decreto esecutivo  concernente l’applicazione del Decreto legislativo concernente  l’applicazione  dell’art. 55a della Legge federale del 18 marzo 1994  sull’a  ssicurazione contro le malattie  per il periodo  dal 1° gennai  o 2010  al 31 dicembre 2011,  del 26 gennaio 2010  (dell’11 maggio 2010)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  richiamato il Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della legge federale del 18  marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per  il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011, del 26 gennaio 2010  d e c r e t a :  Art.  1  Il presente decreto ha lo scopo:  a)  di  definire  quali  categorie  di  fornitori  di  prestazioni  sono  e  quali  non  sono  sottoposte  alla  limitazione  di  esercitare la propria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria con  tro  le  malattie, prevista dall’  ordinanza federale;  b)  di  definire  la  procedura  e  le  condizioni  applicabili  alle  ammissioni  dei  fornitori  sottoposti  al  regime della limitazione.  Categorie di fornitori di pre  stazioni non  lett. a OLNF)  Art.  2  Oltre  a  quelle  contemplate  dall’art.  55a  LAMal,  le  seguenti  categorie  di  fornitori  di  prestazioni   sono   ammesse   senza   limitazioni   ad   esercitare   la   prop  ria   attività   a   carico  dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie:  a)  i medici in possesso del titolo di perfezionamento in anestesiologia;  b)  i medici dentisti;  c)  i farmacisti;  d)  i   Centri   di   competenza   multidisciplinari   in   materia   di   tossicodi  pendenze   sussidiati   dal  Cantone.  stazioni  Art.  3  1  Sono  sottoposti  alla  limitazione  dell’ammissione  ad  esercitare  a  carico  dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie i medici,  ad eccezione di quelli menzionati dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55a LAMal e da  ll’art. 2 del presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono parimenti soggetti alla limitazione:  a)  i medici in possesso di un’  autorizzazione ad  esercitare a carico  della LAMal rilasciata da un  altro Cantone;  b)  i  medici che esercitano nel settore ambulatoriale ospedaliero secondo gli art. 39 LAMal e 1a  OLNF.  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La domanda di autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal deve essere inoltrata  al Consiglio  di Stato, il quale la concede, dopo istruzione della pratica da parte del DSS e per esso  dell’Ufficio di sanità, quando la soglia di fornitori della categoria e della specializzazione in oggetto,  stabilita nell’allegato 1 all’ordinanza federale non è raggi  unta. Restano riservati i cpv. 2 e 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  medici  che  esercitano  nel  settore  ambulatoriale  ospedaliero  secondo  gli  art.  39  LAMal  e  1a  OLNF e che fatturano le proprie prestazioni sul numero RCC dell’ospedale o della clinica non  necessitano  di  una  singola  auto  rizzazione. L’ospedale o clinica sono tuttavia tenuti a rispettare il  limite delle unità di personale di medici annunciate all’Ufficio di sanità per categoria al momento  dell’entrata in vigore del decreto legislativo e figuranti nell’allegato al presente d  ecreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se nella categoria in questione al momento in cui la soglia non è più raggiunta sussiste una lista  d’attesa ai sensi dell’art. 13, l’autorizzazione viene concessa nel rispetto dei criteri di cui agli art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 e 15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  decisione  è  notificata  al  ric  hiedente.  Una  copia  per  conoscenza  è  in  viata  alle  istanze  interessate.  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio di sanità domanda alle istanze interessate, in particolare all’Ordine dei medici  del  Cantone  Ticino  e  a  santésuisse,  un  parere.  Se  del  caso,  le  istanze  inte  ressate  possono  richiedere un colloquio d’approfondimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il parere deve giungere all’Ufficio di sanità entro 30 giorni. In caso contrario la decisione viene  presa sulla scorta degli atti, a meno che l’Ufficio abbia precedentemente concesso una proroga s  u  istanza motivata e giustificata.  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A titolo eccezionale il Consiglio di Stato può ammettere un numero superiore di medici  a quello fissato dall’allegato 1 all’ordinanza federale o dall’allega  to al presente decreto, qualora è  ac  certato che:  a)  la copertura sanitaria in parti del Cantone risulta essere insufficiente; oppure  b)  delle cure particolari non sono disponibili a causa della mancanza di specialisti nel Cantone;  oppure  c)  una struttura  ospedaliera stazionaria, figurante sull’elenco degli istituti giusta l’art. 39 LAMal,  necessita  di  un  medico  per  poter  fornire  le  sue  prestazioni  tenuto  conto  del  mandato  e  dei  suoi  posti  letto  o  per  poter  formare  un  numero  sufficiente  di  medici  nella  cate  goria  in  questione; oppure  d)  una struttura di cui alla lettera c) necessita di un medico per garantire l’attività del servizio di  urgenza medica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammissione eccezionale a praticare a carico della LAMal è limitata alla regione geografica, alla  specializzazione o all’ospedale o clinica in questione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tali limitazioni verranno indicate espressamente nell’autorizzazione, insieme alla comminatoria  della  sua  estinzione  nel  caso  il  titolare  non  rispettasse  le  condizioni  imposte.  L’estinzione  dell’auto  rizzazione verrà accertata con decisione formale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  estinzione  una  nuova  domanda  di  ammissione  potrà  essere  sospesa  a  tempo  determinato dal Consiglio di Stato.  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  comprovata  cessione  e  ri  presa  di  uno  studio  medico  esistente,  il  cui  precedente titolare era autorizzato ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le  malattie, il Consiglio di Stato concede l’autorizzazione al nuovo titolare se:  a)  il  precedente  titolare  è  dec  eduto o ha rinunciato espressamente all’autorizzazione a favore  del nuovo titolare;  b)  viene  documentato  che  il  precedente  titolare,  negli  ultimi  dodici  mesi,  ha  effettivamente  esercitato  nello  studio  la  professione  medica  durante  almeno  cinque  mezze  giorn  ate  per  settimana;  c)  il nuovo titolare si impegna a continuare l’attività medica dello studio nella stessa categoria o  specializzazione esercitata finora, disponendo dei relativi titoli o qualifiche professionali;  d)  il  nuovo  titolare  adempie,  per  il  rest  o,  ai  re  quisiti  per  l’ottenimento  dell’  autorizzazione  all’esercizio secondo il diritto federale e cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è  limitata  alla  regione  geografica  in  cui  è  situato  lo  studio  ripreso  e  alla  speci  alizzazione  del  medico  cedente.  Nell’autorizzaz  ione  verrà  inoltre  indicata  la  comminatoria  della  sua  estinzione  nel  caso  il  nuovo  titolare  non  rispettasse  le  condizioni  per  la  concessione.  L’estinzione dell’autorizzazione verrà accertata con decisione formale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  estinzione  una  nuova  domanda  d  i  ammissione  potrà  essere  sospesa  a  tempo  determinato dal Consiglio di Stato.  Art.  8  1  La  domanda  deve  essere  inoltrata  al  Consiglio  di  Stato,  il  quale  accerta  se  le  condizioni previste agli articoli 6 rispettivamente 7 del presente decreto so  no soddisfat  te.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di ripresa di uno studio medico la domanda deve essere corredata di copia del contratto  di cessione e ripresa dello studio medico esistente, dal quale risulti anche il prezzo concordato per  la cessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio  di  sanità  domanda  alle  istanze  interessate,  in  particolare  all’Ordine  dei  medici  del  Cantone Ticino e a santésuisse, un parere ai sensi dell’art. 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  decisione  è  notificata  al  richiedente.  Una  copia  per  conoscenza  è  inviata  alle  istanze  intere  ssate.  di uno studio (Jobsharing)  Art.  9  1  Un’autorizzazione può essere concessa anche a due medici che assumono insieme a  tempo  parziale  la  conduzione  di  uno  studio  medico,  a  condizione  che  complessivamente  non  vengano  erogate  più  presta  zioni  a  carico  dell’assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie  di  quante ne avrebbe fornite un singolo medico al beneficio di un’autorizzazione per un’attività a  tempo pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I due medici che intendono assumere insieme e ciascuno a tempo parziale la co  nduzione di uno  studio medico nella medesima categoria o specializzazione devono presentare all’Ufficio di sanità  la relativa domanda, allegando un’accordo, dal quale risulti anche il prezzo concordato per la  cessione,   con   il   quale   attestano   di   voler   eserc  itare  l’attività  solo  a  tempo  parziale  e  a  completamento dell’attività parziale esercitata dal collega di studio. Essi devono inoltre impegnarsi  a non erogare complessivamente più prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le  malattie  di  q  uante  ne  avrebbe  fornite  un  singolo  medico  al  beneficio  di  un’autorizzazione  per  un’attività a tempo pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di cessione parziale di uno studio medico il cedente deve inoltre dichiarare di accettare la  relativa limitazione dell’autorizzazione a ese  rcitare a carico della LAMal di cui già dispone  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio  di  sanità  domanda  alle  istanze  interessate,  in  particolare  all’Ordine  dei  medici  del  Cantone Ticino e a santésuisse, un parere ai sensi dell’art. 5.  Art.  10  In caso di  conduzione comune di uno studio medico a entrambi i medici verrà concessa  un’autorizzazione parziale e condizionata a esercitare a carico della LAMal. Le due autorizzazioni  faranno riferimento una all’altra.  zione  Art.  11  1  In   c  aso   di   scioglimento   del   contratto   di   collaborazione   o   di   mancata   effettiva  conduzione comune dello studio l’autorizzazione a esercitare a carico della LAMal si estingue.  L’estinzione dell’autorizzazione verrà accertata con decisione formale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  di  p  recedente  cessione  parziale  dello  studio  al  cedente  verrà  nuovamente  rilasciata  un’autorizzazione a tempo pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In deroga al cpv. 1 l’autorizzazione può inoltre essere concessa a tempo pieno all’altro medico,  se uno dei due medici rinuncia del tutto alla  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In alternativa a quanto previsto ai cpv.  2 e 3 il medico che continua l’attività può anche dichiarare  di  voler  gestire  lo  studio  in  comune  con  un  altro  medico  e  in  ossequio  della  procedura  prevista  all’art.  9.  zione  Art.  12  Laddove fosse accertato che i due medici erogano complessivamente più prestazioni a  carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie di quante ne avrebbe fornite un singolo  medico al beneficio di un’autorizzazione per un’attività a tempo pieno  l’autorità competente può  procedere alla revoca dell’autorizzazione.  Art.  13  Per  facilitare  una  rapida  trattazione  delle  domande  di  ammissione  eccezionale  e  la  ripresa  di  studi  medici  esi  stenti, i medici autorizzati all’esercizio secondo il diritto cantonale che  adempiono  i  requisiti  necessari  per  l’autorizzazione  LAMal  prescritti  dalla  OAMal,  ma  la  cui  richiesta  di  ammissione  all’esercizio  della  professione  a  carico  dell’assicurazione  obb  ligatoria  contro le malattie non può per il momento essere accolta per le limitazioni poste dall’ordinanza  federale,  sono  iscritti,  salvo  avviso  contrario  da  parte  dell’interessato,  in  apposite  liste  per  categoria e specializzazione, allestite e aggiornate  dall’Ufficio di sanità. Tali liste sono pubbliche e  accessibili in via te  lematica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            della lista  Art.  14  1  Laddove  dovesse  apparire  giustificata  un’ammissione  ordinaria  ai  sensi  dell’art.  4  oppure  eccezionale  ai  sensi  dell’art.  6  cpv.  1  lett.  a)  o  b),  l’autorità  competente  concederà  l’autorizzazione a uno dei medici figuranti sulla lista di cui all’art.  13  e  appartenente  alla  relativa  categoria e specializzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In presenza di più candidati sulla lista, il candidato verrà scelto valu  tando in particolare i seguenti  criteri:  a)  disponibilità a gestire per almeno 10 anni lo studio nella regione in cui sussiste il bisogno;  b)  disponibilità a esercitare l’attività dello studio medico a tempo pieno, sia da soli che me  diante  il jobsharing;  c  )  disponibilità  a  effettuare  i  servizi  di  picchetto  e  guardia  e  relativa  reperibilità,  con  rinuncia  a  invocare le clausole di esenzione o di dispensa;  d)  conoscenza dell’italiano;  e)  il disporre dei crediti di aggiornamento previsti dalla FMH o riconosciut  e come equivalenti per  la specialità in questione;  f)  esperienza professionale e sua attualità;  g)  assenza di provvedimenti disciplinari o penali;  h)  assenza di procedure di ineconomicità concluse con un rimborso;  i)  conoscenza  del  sistema  sanitario  svizzero, ivi compreso il funzionamento dell’assicurazione  obbligatoria contro le malattie;  j)  mobilità del candidato;  k)  inserimento nelle strutture professionali cantonali e svizzere;  l)  conoscenza della realtà sanitaria cantonale, sia delle strutture  sanitarie sia delle persone;  m)  conoscenza di una o preferibilmente due altre lingue nazionali;  n)  esperienza professionale nel Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adempimento dei criteri di cui al cpv. 2 lett. a  -  e è obbligatorio, mentre il soddisfacimento degli  altri criteri cos  tituisce titolo preferenziale.  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le conoscenze della lingua italiana di cui all’art.  14 cpv.  2 lett. d) vanno documentate  presentando un certificato che attesti il conseguimento delle competenze linguistiche del livello C  1  secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  conoscenza  delle  altre  lingue  nazionali  di  cui  all’art.  14  cpv.  2  lett.  m)  va  documentata  presentando un certificato che attesti il conseguimento delle competenze linguistiche del livello  B1  secondo il Quadro comune europe  o di riferimento per le lingue.  Sono riconosciuti i certificati rilasciati dai seguenti istituti:  -  per l’italiano:  •  Società Dante Alighieri, PLIDA C1,  •  Università per Stranieri di Perugia, CELI 4,  •  Università per Stra  nieri di Siena, CILS, livello tre,  •  Accademia Italiana di Lingua, DALI C1  -  per il francese:  •  CIEP (Centre international d’études pédagogiques),  •  Alliance française,  •  TELCWBT (The European Language Certificates  -  WeiterbildungsTestsysteme Gmbh),  -  per  il tedesco:  •  Goethe  -  Institut,  •  ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch),  •  TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache),  •  TELC  -  WBT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  candidati  di  lingua  madre  o  che  possono  attestare  una  frequenza  scolastica  nelle  scuole  dell’obbligo  o  in  una  scuola  med  ia  superiore  di  più  anni  e  di  almeno  600  ore  per  l’italiano,  rispettivamente di 360 ore per il francese o il tedesco (da documentare) oppure un’attività di tipo  clinico di almeno due anni in un Cantone o Stato di lingua italiana, rispettivamente un anno in  un  Cantone  o  Stato  di  lingua  francese  o  tedesca  sono  esonerati  dal  presentare  i  certificati  di  cui  ai  cpv.  1 e 2.  Art.  16  1  L’Ufficio  di  sanità  interpella  i  medici  figuranti  sulla  lista,  sottoponendo  loro  un  questionario per accertare il  soddisfacimento dei criteri di cui agli art. 14 e 15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  sottopone  i  questionari  compilati  per  preavviso  all’Ordine  dei  medici  e  a  santésuisse,  affinché esprimano il proprio parere ai sensi dell’art. 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il questionario e i preavvisi di cui sopra vanno  ritornati all’Ufficio di sanità entro 30 giorni. In caso  contrario la decisione viene presa sulla scorta degli atti, a meno che l’Ufficio abbia concesso una  proroga su istanza motivata e giustificata.  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al momento  dell’entrata in vigore del presente decreto gli ospedali e cliniche secondo  l’art. 39 LAMal annunciano all’Ufficio di sanità, entro i termini previsti dall’art. 5 cpv. 4 OLNF e in  forma  cartacea  ed  elettronica,  i  servizi  ambulatoriali  esistenti  e  il  nomina  tivo  dei  medici  ivi  attivi  ambulatorialmente  a  carico  della  LAMal,  indicando  pure  la  categoria  in  cui  esercitano  secondo  l’allegato 1 OLNF e il loro tasso di occupazione nel settore ambulatoriale. Per permettere una  verifica  di  plausibilità  dei  dati  inoltr  ati  successivamente  annunciano  pure  i  relativi  punti  TARMED  (prestazione medica) fatturati nei tre mesi precedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In seguito gli ospedali e cliniche secondo l’art. 39 LAMal annunciano all’Ufficio di sanità per il 1.  giorno  di  ogni  mese,  in  forma  cartace  a  ed  elettronica,  qualsiasi  variazione  relativa  al  numero  dei  medici  che  vi  esercitano  nel  settore  ambulatoriale.  Per  permettere  una  verifica  di  plausibilità  dei  dati trasmettono pure trimestralmente i punti TARMED (prestazione medica) fatturati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I fornit  ori di prestazioni che cessano la propria attività, hanno l’obbligo di comunicare nel termine  di sette giorni all’Ufficio di sanità questi cambiamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le strutture sanitarie e santésuisse sono tenuti a fornire gratuitamente assistenza amministrativa  al C  antone nell’ambito della verifica del rispetto delle autorizzazioni e condizioni.  sioni  Art.  18  1  L’ammissione decade se il fornitore di prestazioni non ne fa uso entro un termine di un  anno dalla sua concessione  esercitando la propria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria  contro le malattie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fa uso della propria autorizzazione a praticare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le  malattie ai sensi del  presente decreto,  il medico che  ha otten  uto  il numero del registro  dei codici  dei creditori (  numero rcc) presso santésuisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Su richiesta scritta e motivata del medico, il Consiglio di Stato può prorogare il termine previsto al  capoverso  1  in  presenza  di  giusti  motivi,  in  particolare  per  causa  di  malattia,  di  maternità  o  di  perfeziona  mento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La decadenza dell’ammissione verrà accertata dal Consiglio di Stato con decisione formale.  Art.  19  1  Il mancato rispetto della soglia di cui all’allegato al presente decreto da parte di un  osp  edale o una clinica comporta un ammonimento, oppure in casi di reiterata non osservanza una  multa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le sanzioni sono di com  petenza del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Agli  ammonimenti  si  applica  la  procedura  prevista  dalla  Legge  di  procedura  per  le  cause  amministrati  ve del 19 aprile 1966, alle multe la Legge di procedura per le contravvenzioni del 19  dicembre 1994.  Art.  20  Per la concessione dell’autorizzazione è percepita una tassa fino a fr. 500.  –  .  Art.  21  Il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010.  ALLEGATO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Allegato introdotto dal DE 5.4.2011; in vigore dall’8.4.2011  -  BU 2011, 211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato 1  Limite delle unità di medici ospedalieri attivi ambulatorialmente   categoria secondo Allegato 1 OLNF  Ospedale o clinica  Allergologia e  immunologia clinica  Angiologia  Medicina del lavoro  Chirurgia  Dermatologia e  venereologia  Endocrinologia-  diabetologia  Gastroenterologia  Ginecologia e ostetricia  Ematologia  Chirurgia del cuore e dei  vasi toracici  Malattie infettive  Ospedale Regionale di Lugano  0.6  1.7  1.25  0.9  2.93  0.05  1.07  Ospedale Regionale di Mendrisio  1  1  0.7  0.3  1.2  4.08  0.5  Ospedale Regionale di Locarno  0.8  1.3  0.7  0.9  Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli  0.8  0.4  0.4  4.05  0.6  1.14  Istituto Oncologico Svizzera italiana  3  Cardiocentro Ticino  0.25  Clinica Santa Chiara Locarno  0.57  0.76  Clinica Luganese SA  1.2  Clinica Ars Medica, Gravesano  Clinica Sant'Anna, Sorengo  0.1  0.4  Clinica Varini, Orselina  Ospedale Malcantonese, Castelrotto  Clinica Viarnetto, Pregassona  Clinica S. Croce, Orselina  Clinica Hildebrand, Brissago  Clinica di riabilitazione, Novaggio  TOTALE  1.4  3.9  0  5.82  4.75  0.3  3.4  13.21  0  0.3  1.57  Ospedale o clinica  Cardiologia  Chirurgia mascello-  facciale  Psichiatria e psicoterapia  infantile e  dell’adolescenza  Chirurgia pediatrica  Farmacologia clinica e  tossicologia  Genetica medica  Oncologia medica  Nefrologia  Neurochirurgia  Neurologia  Ospedale Regionale di Lugano  1.5  0.1  0.4  1.8  1.2  8.55  Ospedale Regionale di Mendrisio  1.04  0.5  Ospedale Regionale di Locarno  Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli  3.27  1.8  0.15  2  Istituto Oncologico Svizzera italiana  16.9  Cardiocentro Ticino  1.75  Clinica Santa Chiara Locarno  0.84  Clinica Luganese SA  1.6  Clinica Ars Medica, Gravesano  Clinica Sant'Anna, Sorengo  0.05  Clinica Varini, Orselina  Ospedale Malcantonese, Castelrotto  Clinica Viarnetto, Pregassona  Clinica S. Croce, Orselina  Clinica Hildebrand, Brissago  1  Clinica di riabilitazione, Novaggio  TOTALE  0  8.4  0.1  0  2.2  0  0  18.55  2.45  1.2  11.55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ospedale o clinica  Oftalmologia  Chirurgia ortopedica e  traumatologia  dell’apparato locomotore  Otorinolaringoiatria  Patologia  Medicina farmacologica  Medicina fisica e  riabilitazione  Chirurgia plastica,  ricostruttiva ed estetica  Pneumologia  Prevenzione e salute  pubblica  Psichiatria e psicoterapia  Ospedale Regionale di Lugano  4.52  0.7  0.65  0.3  1.25  Ospedale Regionale di Mendrisio  0.8  0.3  Ospedale Regionale di Locarno  Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli  1.7  0.82  2.15  Istituto Oncologico Svizzera italiana  3.9  Cardiocentro Ticino  0.25  Clinica Santa Chiara Locarno  0.19  0.19  0.19  Clinica Luganese SA  Clinica Ars Medica, Gravesano  1.9  Clinica Sant'Anna, Sorengo  Clinica Varini, Orselina  Ospedale Malcantonese, Castelrotto  Clinica Viarnetto, Pregassona  Clinica S. Croce, Orselina  2.38  Clinica Hildebrand, Brissago  1  Clinica di riabilitazione, Novaggio  0.2  TOTALE  3.9  4.71  5.29  0.84  0  0  2.27  0.3  3.7  0  2.38  Ospedale o clinica  Radiologia  Radio-  oncologia/radioter  apia  Medicina legale  Reumatologia  Medicina tropicale  e medicina di  viaggio  Urologia  Dialisi  Pronto soccorso  medicina e  chirurgia  Ospedale di  giorno  Spec. Non definita  Ospedale Regionale di Lugano  7.7  0.5  0.2  0.85  3.7  9.83  0.5  Ospedale Regionale di Mendrisio  4  0.7  0.5  10.48  1  Ospedale Regionale di Locarno  3  0.9  7.05  1.2  Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli  7.37  0.1  0.1  2.54  13.76  1  Istituto Oncologico Svizzera italiana  6.9  Cardiocentro Ticino  1  Clinica Santa Chiara Locarno  0.7  1  Clinica Luganese SA  2.4  2  0.8  4  Clinica Ars Medica, Gravesano  2.05  Clinica Sant'Anna, Sorengo  2  Clinica Varini, Orselina  Ospedale Malcantonese, Castelrotto  1.2  Clinica Viarnetto, Pregassona  Clinica S. Croce, Orselina  Clinica Hildebrand, Brissago  Clinica di riabilitazione, Novaggio  0.2  1  TOTALE  30.42  8.9  0  0.5  0.3  2.45  7.64  46.12  4.7  1.2  Pubblicato  nel BU  2010  , 176.