Concordato sull’ arbitrato accettato dalla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali di giustizia il 27 marzo 1969
                            3.3.2.1.5: Concordato sull’ arbitrato accettato dalla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cant. di giustizia -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27 marzo 1969
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3.2.1.5  sull’ arbitrato accettato dalla Conferenza  il 27 marzo 1969  Disposizioni Generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            1  Il Concordato si applica ad ogni procedimento davanti a un tribunale arbitrale con sede in un  Cantone concordatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimane riservata l’ applicazione dei regolamenti d’ arbitrato di enti e organizzazioni privati e pubblici come  anche dei patti d’ arbitrato quando essi non deroghino a disposizioni imperative del Concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono imperative le seguenti disposizioni del Concordato: articolo 2 capoversi 2 e 3, articoli 4-9, 12, 13, 18-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21, 22 capoverso 2, articoli 25-29, 31 capoverso 1, articolo 33 capoversi 1 lettere a-f, 2 e 3, articoli 36-46.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sede del tribunale arbitrale
Art. 2
                            1  La sede del tribunale arbitrale è nel luogo stabilito per accordo tra le parti o dall’ organo da esse  designato, altrimenti è determinato dagli arbitri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se le parti, l’ organo da esse designato o gli arbitri non l’ abbiano determinata, la sede è nel foro del  tribunale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza d’ arbitrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se più tribunali sono competenti in virtù del capoverso precedente, il tribunale arbitrale ha sede nel foro  della prima Autorità giudiziaria adita in applicazione dell’ articolo 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità giudiziaria competente nella sede
del tribunale arbitrale
Art. 3
                            Riservato l’ articolo 45 capoverso 2, il tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria del  Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale è l’ Autorità giudiziaria competente per:  a)    nominare gli arbitri quando non siano stati prescelti dalle parti o dall’ organo da esse designato;  b)    decidere sulla ricusazione e la revoca degli arbitri e provvedere alla loro sostituzione;  c)    prorogare il mandato degli arbitri;  d)    concorrere, a richiesta del tribunale arbitrale, all’ assunzione delle prove;  e)    ricevere in deposito il lodo e intimarlo alle parti;  f)     deliberare sui ricorsi per nullità e sulle domande di revisione;  g)    certificare la forza esecutiva del lodo.  CAPITOLO II
                        
                        
                    
                    
                    
                Compromesso e clausola compromissoria
Art. 4
                            Con il compromesso le parti deferiscono a un tribunale arbitrale una controversia esistente.  La  clausola  compromissoria  può  riferirsi  soltanto  a  controversie  future  che  possono  sorgere  da  un  determinato rapporto giuridico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto dell’ arbitrato
Art. 5
                            che la causa sia di competenza esclusiva dell’ Autorità giudiziaria in virtù di una disposizione imperativa  della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Forma
Art. 6
                            Esso può risultare da una dichiarazione scritta d’ adesione a una persona giuridica, se detta dichiarazione  si riferisce espressamente alla clausola compromissoria contenuta negli statuti o in un regolamento che ne  deriva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione di giuristi
                            procedimento arbitrale, come arbitri, segretari o rappresentanti delle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza del tribunale arbitrale
Art. 8
                            1  Se la validità del patto d’ arbitrato o il suo contenuto e la sua portata sono contestati davanti al  tribunale arbitrale, quest’ ultimo giudica sulla sua competenza per mezzo di una decisione incidentale o  finale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ eccezione d’ incompetenza del tribunale arbitrale deve essere proposta prima di entrare nel merito della  causa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso quanto alla competenza
Art. 9
                            La decisione incidentale con la quale il tribunale arbitrale si dichiara competente o incompetente  è soggetta al ricorso per nullità giusta l’ art. 36 lettera b.  CAPITOLO III  Designazione e nomina degli arbitri
                        
                        
                    
                    
                    
                Numero degli arbitri
Art. 10
                            1  Il tribunale arbitrale è composto di 3 membri, salvo che le parti si siano accordate su un altro  numero dispari, segnatamente su un arbitro unico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le parti possono tuttavia prevedere un numero pari di arbitri anche senza procedere alla designazione di  un arbitro capo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Designazione ad opera delle parti
Art. 11
                            1  Le parti possono designare di comune intesa l’ arbitro o gli arbitri nel patto d’ arbitrato o in un  accordo successivo. Esse possono anche affidarne la designazione a un organo di loro scelta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se un arbitro non è designato per nome bensì per funzione, la designazione riguarda il titolare della stessa  al momento dell’ accettazione del mandato arbitrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  mancanza  di  accordo  o  di  una  designazione  conforme  al  capoverso  1,  ciascuna  parte  designa  un  numero uguale di arbitri; questi ultimi eleggono un nuovo arbitro, come capo, a voto unanime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ove gli arbitri siano in numero pari, le parti devono stabilire se, in caso di parità di voti, decide il voto dell’  arbitro capo o se il tribunale arbitrale decide a voto unanime o a maggioranza qualificata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nomina ad opera dell’ Autorità giudiziaria
Art. 12
                            Se le parti non possono accordarsi sulla designazione dell’ arbitro unico o se una di esse non  provvede alla designazione del o degli arbitri di sua competenza o se gli arbitri non si accordano sulla scelta  dell’ arbitro capo, l’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3, a richiesta di una parte, procede alla nomina,  salvo che il patto d’ arbitrato preveda un altro organo per la designazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Litispendenza
Art. 13
                            1  Il procedimento arbitrale è pendente:  a)    dal momento in cui una parte adisce l’ arbitro o gli arbitri designati in una clausola compromissoria;  b)    se gli arbitri non sono designati nella clausola compromissoria, dal momento in cui una parte inizia il  procedimento di designazione previsto nella stessa;  c)    se la clausola compromissoria non disciplina il procedimento di designazione, dal momento in cui una  parte si rivolge, per la nomina degli arbitri, all’ Autorità giudiziaria competente in virtù dell’ articolo 3;  d)    in mancanza di una clausola compromissoria, dal momento della firma del compromesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  regolamento  arbitrale  riconosciuto  dalle  parti  o  il  patto  d’  arbitrato  prevede  una  procedura  di  conciliazione, il procedimento arbitrale è considerato aperto dall’ inizio di quest’ ultima.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accettazione del mandato da parte degli arbitri
Art. 14
                            1  Gli arbitri devono confermare l’ accettazione del mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  tribunale  arbitrale  è  costituito  soltanto  quando  tutti  gli  arbitri  hanno  dichiarato  di  aver  accettato  il  mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segretario
Art. 15
                            1  Con il consenso delle parti, il tribunale arbitrale può designare un segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla ricusazione del segretario sono applicabili gli articoli da 18 a 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata del mandato
                            del tribunale arbitrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In tale caso, la durata del mandato può essere prorogata di volta in volta per un determinato periodo di  tempo per accordo tra le parti, oppure, su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione  dell’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se una parte presenta tale richiesta, l’ altra deve essere udita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ritardata giustizia
Art. 17
                            Le parti possono sempre interporre ricorso all’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3, per  ritardata giustizia del tribunale arbitrale.  CAPITOLO IV  Ricusazione, revoca e sostituzione degli arbitri
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricusazione degli arbitri
Art. 18
                            1  Le parti possono ricusare gli arbitri per i motivi che la legge federale sulla organizzazione  giudiziaria prevede per l’ astensione obbligatoria e la ricusazione facoltativa dei giudici federali come anche  per quelli previsti in un regolamento d’ arbitrato da esse riconosciuto o nel patto d’ arbitrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può essere inoltre ricusato l’ arbitro che sia privato dell’ esercizio dei diritti civili o che abbia scontato una  pena privativa della libertà per un crimine o un delitto infamante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una  parte  può  ricusare  un  arbitro  da  essa  designato  soltanto  per  un  motivo  sopravvenuto  dopo  la  designazione, salvo che renda plausibile di avere ignorato il motivo di ricusazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricusazione del tribunale arbitrale
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  tribunale  arbitrale  può  essere  ricusato  qualora  una  parte  abbia  esercitato  un  influsso  preponderante sulla designazione dei suoi membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo la procedura prevista nell’ articolo 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribunale arbitrale ricusato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Termine
Art. 20
                            La ricusazione deve essere proposta mediante istanza all’ inizio del procedimento o non appena  il motivo sia venuto a conoscenza dell’ istante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contestazione
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  contestazione,  l’  Autorità  giudiziaria  prevista  nell’  articolo  3  pronuncia  sulla  ricusazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le parti sono ammesse ad assumere le loro prove.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca
Art. 22
                            1  Ciascun arbitro può esser revocato per accordo scritto tra le parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A richiesta di una parte, l’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3 può destituire un arbitro per motivi  gravi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sostituzione
Art. 23
                            1  In caso di morte, revoca, ricusazione o dimissioni, la sostituzione di un arbitro avviene secondo  la procedura seguita per la sua designazione o la sua nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se non si può procedere in tal modo, il nuovo arbitro è nominato dall’ Autorità giudiziaria prevista nell’  articolo 3, salvo che il patto d’ arbitrato, per il suo contenuto, debba essere considerato decaduto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se le parti non possono accordarsi, spetta all’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3 di decidere, udito  il parere del tribunale arbitrale in qual misura si debbano mantenere gli atti ai quali ha partecipato l’ arbitro  sostituito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  sostituzione  di  uno  o  più  arbitri  non  sospende  il  decorso  del  termine  eventualmente  assegnato  al  tribunale arbitrale per pronunciare il giudizio.  CAPITOLO V  Procedura avanti gli arbitri
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione della procedura
Art. 24
                            1  decisione del tribunale arbitrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto d’ audizione
Art. 25
                            La procedura scelta deve rispettare in ogni caso l’ uguaglianza di diritto delle parti e permettere a  ciascuna:  a)    di avvalersi del diritto di essere udita e segnatamente di produrre i suoi mezzi di azione e di difesa, di  fatto e di diritto;  b)    di prendere in ogni tempo visione degli atti, avuto riguardo al regolare decorso della procedura;  c)    di assistere all’ assunzione delle prove e ai dibattimenti orali ordinati dal tribunale arbitrale;  d)    di farsi rappresentare o assistere da un mandatario di sua scelta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure provvisionali
Art. 26
                            1  Le misure provvisionali sono di esclusiva competenza delle Autorità giudiziarie ordinarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  parti  possono  tuttavia  sottoporsi  spontaneamente  alle  misure  provvisionali  proposte  dal  tribunale  arbitrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Concorso dell’ Autorità giudiziaria
Art. 27
                            1  Il tribunale arbitrale stesso procede all’ assunzione delle prove.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allorché l’ assunzione di una prova è riservata al potere pubblico, il tribunale arbitrale può richiedere il  concorso dell’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3, la quale procede conformemente al suo diritto  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Intervento e denuncia della lite
Art. 28
                            L’ intervento e la denuncia della lite possono avvenire solo se esiste un patto d’ arbitrato tra il  terzo e le parti in causa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ intervento e la denuncia sono inoltre subordinati al consenso del tribunale arbitrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compensazione
Art. 29
                            1  Qualora una parte opponga l’ eccezione di compensazione richiamandosi ad un rapporto  giuridico sul quale il tribunale arbitrale non può giudicare né in base al patto d’ arbitrato né in base ad un  accordo  susseguente  tra  le  parti,  il  procedimento  arbitrale  è  sospeso  ed  alla  parte  che  ha  proposto  l’  eccezione è fissato un termine adeguato per far valere i suoi diritti avanti il giudice competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  procedimento  è  ripreso  su  istanza  di  parte,  dopo  che  il  tribunale  competente  ha  emanato  la  sua  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se la durata del mandato del tribunale arbitrale è limitata, il termine non decorre durante la sospensione  del procedimento arbitrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Anticipazione delle spese
Art. 30
                            1  Il tribunale arbitrale può esigere l’ anticipazione delle spese processuali presumibili e farne  dipendere la continuazione del procedimento. Esso ne determina la ripartizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se una parte non versa l’ anticipo che le incombe, l’ altra può, a sua scelta, o anticipare lei stessa il totale  delle spese o rinunciare al procedimento arbitrale. In quest’ ultimo caso le parti non sono più vincolate al  patto d’ arbitrato per la causa in lite.  CAPITOLO VI  Del Lodo
                        
                        
                    
                    
                    
                Deliberazione e pronuncia
Art. 31
                            1  Alle deliberazioni e alle decisioni del tribunale arbitrale devono partecipare tutti gli arbitri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il lodo è pronunciato alla maggioranza dei voti, salvo che il patto d’ arbitrato esiga il voto unanime o una  maggioranza qualificata (rimane riservato l’ art. 11 cpv. 4).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il tribunale arbitrale decide a termini di diritto salvo che le parti, nel patto d’ arbitrato, l’ abbiano autorizzato  a giudicare a termini di equità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il tribunale arbitrale non può aggiudicare a una parte sia più di quanto essa abbia domandato sia altra  cosa, senza che una speciale norma legale lo consenta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Lodi parziali
Art. 32
                            Salvo accordo contrario tra le parti, il tribunale arbitrale può dirimere la vertenza mediante più  lodi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto del lodo
                            a)    i nomi degli arbitri;  b)    l’ indicazione delle parti;  c)    l’ indicazione della sede del tribunale;  d)    le conclusioni delle parti o, in mancanza di ciò, i punti litigiosi;  e)    l’ esposizione dei fatti, i considerandi di diritto e ove occorra di equità, in quanto le parti non vi abbiano  espressamente rinunciato;  f)     il dispositivo sul merito della lite;  g)    il dispositivo sull’ importo e la ripartizione delle spese procedurali e delle ripetibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il lodo è datato ed è firmato dagli arbitri. La firma della maggioranza degli arbitri è sufficiente se nel lodo si  attesta che la minoranza rifiuta di firmare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se il tribunale arbitrale deve procedere soltanto alla nomina di arbitri, il capoverso 1 lettera e del presente  articolo non è applicabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Transazione
Art. 34
                            Una transazione che pone fine alla controversia tra le parti deve essere constatata, in forma di  lodo, dal tribunale arbitrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deposito e intimazione
Art. 35
                            1  Il tribunale arbitrale provvede al deposito del lodo presso l’ Autorità giudiziaria prevista nell’  articolo 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il lodo è depositato in originale e, nel caso del capoverso 4, in un numero di copie uguale a quello delle  parti in causa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove il lodo non sia redatto in una lingua ufficiale della Confederazione, l’ Autorità depositaria può esigere  una traduzione certificata conforme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’ Autorità depositaria intima il lodo alle parti e comunica loro la data del deposito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  parti  possono  rinunciare  al  deposito  del  lodo.  Esse  possono  inoltre  rinunciare  alla  sua  intimazione  tramite l’ Autorità giudiziaria; in tal caso l’ intimazione avviene a cura del tribunale arbitrale.  CAPITOLO VII  Ricorso per nullità e revisione  I. Ricorso per nullità
                        
                        
                    
                    
                    
                Motivi
Art. 36
                            articolo 3, adducendo che:  a)    il tribunale arbitrale non è stato costituito regolarmente;  b)    il tribunale arbitrale si è dichiarato a torto competente o incompetente;  c)    il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati deferiti o non ha pronunciato su tutte  le conclusioni delle parti (rimane riservato l’ art. 32);  d)    è stata violata una norma imperativa di procedura ai sensi dell’ articolo 25;  e)    il tribunale arbitrale ha aggiudicato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato sia altra cosa,  senza che una speciale norma legale lo consenta;  f)     il lodo è arbitrario siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o  perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità;  g)    il tribunale arbitrale ha pronunciato dopo la scadenza del suo mandato;  h)    sono state violate le disposizioni dell’ articolo 33 o che il dispositivo del lodo è incomprensibile o  contraddittorio;  i)     le indennità da corrispondere agli arbitri, fissate dal tribunale arbitrale, sono manifestamente eccessive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Termine
Art. 37
                            1  Il ricorso per nullità deve essere interposto entro trenta giorni dall’ intimazione del lodo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  ricorso  per  nullità  è  proponibile  soltanto  dopo  esaurimento  di  tutti  i  rimedi  di  diritto  di  giurisdizione  arbitrale previsti nel patto d’ arbitrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetto sospensivo
Art. 38
                            tuttavia attribuirglielo a richiesta di una parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rinvio al tribunale arbitrale
Art. 39
                            L’ Autorità giudiziaria presso la quale è stato interposto il ricorso per nullità può, udite le parti e  ritenendolo opportuno, rinviare il lodo al tribunale arbitrale fissando a quest’ ultimo un termine per rettificarlo
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
Art. 40
                            1  Se il lodo non è rinviato al tribunale arbitrale oppure se non è rettificato o completato da quest’  ultimo nel termine assegnatogli, l’ Autorità giudiziaria pronuncia sul ricorso per nullità e, se l’ ammette,  annulla il lodo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, salvo che le altre ne dipendano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se il ricorso per nullità è fondato sull’ articolo 36 lettera i, l’ Autorità giudiziaria annulla soltanto il dispositivo  sull’ indennità da corrispondere agli arbitri o ne fissa essa stessa l’ importo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se il lodo è annullato, i medesimi arbitri decidono di nuovo, salvo che siano ricusati per aver partecipato al  primo procedimento o per altro motivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Motivi
Art. 41
                            La revisione può essere chiesta:  a)    quando risulta che atti dichiarati punibili dal diritto svizzero hanno influito sulla decisione arbitrale; tali  atti devono essere costatati in una sentenza penale, eccetto che nel procedimento penale non si possa  giungere alla sentenza per motivi diversi dalla mancanza di prove;  b)    quando il lodo è stato pronunciato ignorando fatti rilevanti accaduti prima del giudizio o mezzi di prova  destinati ad accertare fatti essenziali senza che all’ istante sia stato possibile addurre tali fatti e prove  nel corso del procedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Termine
Art. 42
                            La domanda di revisione deve essere presentata all’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3  entro  sessanta  giorni  dalla  scoperta  del  motivo  di  revisione  ma  al  più  tardi  entro  cinque  anni  dalla  intimazione del lodo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rinvio al tribunale arbitrale
Art. 43
                            1  Se la domanda di revisione è ammessa, l’ Autorità giudiziaria rinvia la vertenza al tribunale per  un nuovo giudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli arbitri che fossero impediti sono sostituiti conformemente all’ articolo 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove  si  debba  costituire  un  nuovo  tribunale  arbitrale,  gli  arbitri  sono  designati  o  nominati  giusta  le  disposizioni degli articoli da 10 a 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In caso di rinvio al tribunale arbitrale, l’ articolo 16 è applicabile per analogia.  CAPITOLO VIII  Esecuzione del Lodo
                        
                        
                    
                    
                    
                Dichiarazione di forza esecutiva
Art. 44
                            1  A richiesta di una parte, l’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3 dichiara esecutivo, come  una sentenza ordinaria, il lodo che non contrasti con l’ articolo 5, qualora;  a)    le parti lo abbiano accettato formalmente;  b)    non sia stato interposto ricorso per nullità entro il termine previsto nell’ articolo 37 capoverso 1;  c)    non sia stato attribuito effetto sospensivo a un ricorso per nullità interposto in tempo utile;  d)    un ricorso per nullità sia divenuto privo di oggetto o sia stato respinto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La dichiarazione di forza esecutiva è apposta in fine al lodo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il lodo non è suscettivo d’ esecuzione provvisoria.  CAPITOLO IX  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 45
                            1  I Cantoni regolano la procedura davanti all’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3. Le  decisioni sulla ricusazione, revoca e sostituzione degli arbitri sono pronunciate con procedura sommaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I Cantoni hanno la facoltà di delegare, in parte o interamente, la competenza prevista nell’ articolo 3 lettere  a-e, g a un’ Autorità giudiziaria differente da quella ivi menzionata. Se i Cantoni fanno uso di tale facoltà, le  parti e gli arbitri possono nondimeno produrre validamente i loro atti davanti al tribunale cantonale superiore  della giurisdizione civile ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetto dell’ entrata in vigore
                            del Concordato in tale Cantone. Rimane riservato l’ articolo 45.  Pubblicato nel BU  1971  , 357.