Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco (922.120)
Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco (922.120)
Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco
Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco (del 25 ottobre 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 7 cpv. 3 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP); considerati l’art. 4 cpv. 4 dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP) e l’ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi del 30 aprile 1990 (ORES); richiamati la legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre
1990 e il relativo regolamento d’applicazione dell’11 luglio 2006, decreta:
Competenze
Art. 1
1 All’Ufficio della caccia e della pesca (in seguito: UCP) compete l’organizzazione e il controllo della caccia selettiva allo stambecco.
2 A tale scopo designa le colonie che necessitano di un prelievo, allestisce il piano di abbattimento, fissa le modalità di cattura e istruisce i cacciatori.
3 Esso sottopone annualmente al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), per approvazione, i provvedimenti regolativi che si intendono adottare giustificandone lo scopo.
Pianificazione degli abbattimenti Art. 2
1 La quota di animali che si deve prelevare ogni anno per mantenere una popolazione sana e in naturale equilibrio viene fissata dal piano di abbattimento. Esso mira a ridurre gli effettivi in soprannumero, a stabilizzare quelli equilibrati e a proteggere quelli insufficienti.
2 Il piano di abbattimento per ogni singola colonia deve tenere conto: a) sviluppo delle popolazioni; b) numero complessivo dei capi; c) struttura dei sessi e dell’età; d) stato generale di salute; e) influssi sul bosco, sui pascoli e sulle altre specie di animali.
Colonie
Art. 3 Le colonie di stambecchi in Ticino vengono designate come segue: a) Leventina; b) Maggia-Robiei; c) d) Onsernone; e) Verzasca.
Diritto d’iscrizione e partecipazione Art. 4 Alla caccia possono iscriversi e partecipare tutti i cacciatori che: a) di avere staccato almeno 10 patenti cantonali di caccia alta, di cui almeno una negli
3 anni; b) hanno avuto condanne per gravi o reiterati reati di caccia negli ultimi 10 anni; c) risultano essere sottoposti a procedimenti penali per crimini, delitti o contravvenzioni (gravi perpetrati nell’esercizio della caccia; d) della prescritta assicurazione per la responsabilità civile; e) frequentato il corso di formazione organizzato dall’UCP.
Durata dell’autorizzazione Art. 5 1 L’autorizzazione di caccia ha una durata di 2 anni: – anno viene assegnato un capo femmina non allattante; – di cattura della femmina, il secondo anno viene attribuito un capo maschio (classe di estratta a sorte).
2 Per bilanciare il rapporto fra i sessi l’UCP, in accordo con la FCTI, può assegnare direttamente un
1
3 L’autorizzazione di cui al cpv. 2 ha una validità di 1 anno. 2
Scelta dei cacciatori e attribuzione dei capi Art. 6
1 La scelta dei cacciatori e l’attribuzione dei capi da abbattere viene fatta tramite estrazione a sorte, secondo le modalità stabilite dall’UCP in accordo con la Federazione Cacciatori Ticinesi (FCTI).
2 Ogni cacciatore ha diritto ad abbattere unicamente i capi a lui assegnati.
3 L’UCP si occupa della ripartizione dei cacciatori nelle differenti colonie e assegna agli stessi le zone dove cacciare.
4 In caso di mancata cattura, decade il diritto al capo assegnato nonché l’iscrizione alla caccia e non viene rimborsata la tassa versata per il rilascio dell’autorizzazione.
Svolgimento della caccia Art. 7 1 La caccia selettiva si svolge sotto la direzione e il controllo dei guardacaccia.
2 Essa deve essere praticata secondo i principi venatori.
3 Le battute di caccia sono vietate e il cacciatore può portare con sé al massimo due persone come accompagnatori.
4 La zona di caccia assegnata non può essere cambiata durante il periodo di caccia. Casi eccezionali possono essere presi in considerazione unicamente dopo almeno 5 giorni di caccia infruttuosi.
Periodo di caccia Art. 8 La caccia selettiva ha luogo da fine settembre a metà ottobre, per la durata di due settimane.
Armi
Art. 9 Per le armi valgono le disposizioni in vigore per la caccia alta.
Mezzi di locomozione Art. 10 1 È permesso utilizzare i veicoli a motore e le teleferiche per raggiungere le zone di caccia, mentre è vietato l’uso dell’elicottero.
2 Previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall’UCP è concesso l’utilizzo dell’elicottero per il recupero dei capi maschi di almeno 4 anni d’età. Casi eccezionali possono essere presi in considerazione dai guardacaccia o dall’UCP.
Controllo dei capi abbattuti Art. 11 Gli animali abbattuti devono essere presentati il giorno stesso della cattura a un guardacaccia.
Tasse
Art. 12
1 Il rilascio dell’autorizzazione è vincolato al pagamento delle seguenti tasse: – – per il primo anno di caccia; – – per il secondo anno di caccia.
2 Le tasse per il capo abbattuto ammontano a: – di almeno 11 anni fr. 700.– – da 6 a 10 anni fr. 500.– – da 4 a 5 anni fr. 400.– – da 1 a 3 anni fr. 200.– – non allattanti fr. 200.–
Perdita al diritto di partecipazione Art. 13 Il cacciatore che non si attiene alle disposizioni contenute nel presente regolamento, non rispetta le prescrizioni emanate dall’UCP e dai guardacaccia, non si comporta secondo le regole venatorie o non paga le tasse, perde il diritto di partecipazione alla caccia selettiva e, se del caso, anche alla preda.
Infrazioni
1
Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 124.
2 Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 124.
Art. 14 Infrazioni commesse durante l’esercizio della caccia selettiva verranno punite a norma delle disposizioni penali della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, nonché della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e relativo regolamento.
Autodenuncia
Art. 15 In caso di autodenuncia valgono le condizioni previste dall’art. 42 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.
Abrogazione
Art. 16 Il regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco del 9 novembre 1994 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 17 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.
3 Pubblicato nel BU 2017 , 380.
3 Entrata in vigore: 27 ottobre 2017 - BU 2017, 380.