Adozione del Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino
                            9.2.1.2.3  Adozione  del Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino  (del 1° luglio 1998)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  richiamato l’art. 31 della legge federale sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01), secondo cui i  Can  toni sono tenuti ad elaborare un Piano di gestione dei rifiuti, determinando in particolare il loro  fabbisogno  di  impianti  per  i  rifiuti,  evitando  le  sovraccapacità  e  stabilendo  l’ubicazione  di  tali  impianti;  visto  il  progetto  di  Piano  di  gestione  dei  rifi  uti  elaborato  dalla  Sezione  della  protezione  dell’aria  e  dell’acqua  del  Dipartimento  del  territorio,  posto  in  consultazione  presso  tutti  i  comuni  ticinesi,  le  associazioni e gli enti interessati dal 4 febbraio 1998 al 6 marzo 1998;  tenuto conto delle osser  vazioni pervenute a seguito della consultazione;  visto  il  decreto  esecutivo  concernente  il  Piano  di  gestione  dei  rifiuti  del  14  gennaio  1998,  in  particolare l’art. 4;  su proposta del Dipartimento del territorio;  r i s o l v e :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Il Piano di gestione dei rifiuti  del Cantone Ticino è adottato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  La presente risoluzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del  Cantone Ticino.  Successive modifiche: BU  2007  , 645 e BU  2007  , 642.  Pubblicato  nel BU  1998  , 238.