Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere
                            Accordo intercantonale  nel settore delle scuole universitarie svizzere  (concordato sulle scuole universitarie)  (del 20 giugno 2013)  La  Conferenza  svizzera  dei  direttori  cantonali  della  pubblica  educazione  (CDPE),  visto  l’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63a capoversi 3 e 4 della Costituzione federale (Cost.), decide:  I. Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            L’accordo  regola  la  collaborazione  dei  Cantoni  concordatari  tra  di  loro  e  con  la  Confederazione  per  il  coordinamento  esercitato  nel  settore  universitario  svizzero.  In  particolare  esso crea le basi necessarie per realizzare assieme alla Confederazione i compiti comuni definiti  dalla  legge  federale  sulla  promozione  e  sul  coordinamento  nel  settore  universitario  svizzero  (LPSU)  1  , per:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cantoni concordatari
Art. 2
                            1  I   Cantoni   concordatari   sono   membri   della   Conferenza   svizzera   delle   scuole  universitarie   e   partecipano,   insieme   alla   Confederazione,   al   coordinamento   del   settore  universitario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  considerato  Cantone  universitario  un  Cantone  che  è  responsabile  di  una  scuola  universitaria  riconosciuta o di un istituto definito dall’articolo 3 lettera d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 3
                            L’accordo si applica a:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione con la Confederazione
Art. 4
                            1  Per   adempiere   ai   loro   compiti,   i   Cantoni   concordatari   concludono   con   la  Confederazione una convenzione sulla cooperazione, conformemente all’articolo 6 LPSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conferenza  dei  Cantoni  concordatari  può  stipulare  con  la  Confederazione  altre  convenzioni  per raggiungere gli obiettivi descritti all’articolo 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di  mancata  conclusione  o  di  abrogazione  della  convenzione  sulla  cooperazione,  i  Cantoni concordatari attuano le misure necessarie per coordinare la loro politica universitaria.  II. Organi comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 5
                            1  Per  il  tramite  della  convenzione  sulla  cooperazione,  i  Cantoni  concordatari  e  la  Confederazione  creano  gli  organi  previsti  dalla  LPSU  per  il  coordinamento  congiunto  nel  settore  delle scuole universitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conferenza  svizzera  delle  scuole  universitarie  è  l’organo  comune  tra  la  Confederazione  e  i  Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli altri organi comuni sono i seguenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Legge federale del 30 novembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario
                        
                        
                    
                    
                    
                (LPSU).
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le competenze, l’organizzazione e le procedure decisionali degli organi comuni sono disciplinate  dalla LPSU e dalla convenzione sulla cooperazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Art. 6
                            1  La  Conferenza  svizzera  delle  scuole  universitarie  è  l’organo  superiore  in  materia  di  politica  universitaria.  Sia  come  Assemblea  plenaria  sia  come  Consiglio  delle  scuole  universitarie  vigila  al  coordinamento  delle  attività  della  Confederazione  e  dei  Cantoni  nel  settore  universitario  nei limiti delle competenze e delle procedure definite dalla LPSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  direttrici  e  i  direttori  della  pubblica  educazione  dei  Cantoni  concordatari  sono  membri  dell’Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  direttrici  e  i  direttori  cantonali  della  pubblica  educazione  dei  dieci  Cantoni  universitari  che  hanno aderito al concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla coordinazione universitaria  siedono nel Consiglio delle scuole universitarie. La Conferenza dei Cantoni concordatari designa  ogni quattro anni le direttrici e i direttori della pubblica educazione di quattro Cantoni responsabili  di  una  scuola  universitaria  che  entrano  a  fare  parte  del  Consiglio  delle  scuole  universitarie.  Le  scuole  universitarie  rappresentate  per  il  tramite  dei  membri  del  Consiglio  ed  i  punti  per  la  ponderazione dei voti sono specificati nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  direttrici  e  i  direttori  della  pubblica  educazione  esercitano  personalmente  il  loro  mandato.  Nell’impossibilità di partecipare essi possono farsi sostituire, in casi motivati, da una persona con  diritto di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ponderazione dei voti per le decisioni del
Consiglio delle scuole universitarie
Art. 7
                            Nell’intento  di  ponderare  i  voti  per  le  decisioni  del  Consiglio  delle  scuole  universitarie,  conformemente  all’articolo  17  LPSU,  a  ogni  membro  cantonale  del  Consiglio  delle  scuole  universitarie è attribuito un numero di punti proporzionale al numero di studenti immatricolati che  seguono gli studi sul territorio del Cantone in scuole universitarie cantonali, in scuole universitarie  intercantonali  o  in  un  loro  istituto  membro.  I  membri  del  Consiglio  ottengono  come  minimo  un  punto. L’attribuzione dei punti è precisata nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento degli organi comuni
Art. 8
                            1  I  Cantoni  concordatari  partecipano  al  massimo  al  50%  dei  costi  della  Conferenza  svizzera delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LPSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  partecipazione  prevista  al  capoverso  1  è  finanziata  dai  Cantoni  concordatari  secondo  la  seguente ripartizione:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli    enti    responsabili    di    una    scuola    universitaria    partecipano    al    massimo    al    50%,  proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Enti responsabili con diversi Cantoni regolano liberamente come ripartire questi costi tra i Cantoni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I principi in base ai quali la Conferenza svizzera delle scuole universitarie regola l’assunzione dei  costi della Conferenza dei rettori, sono indicati nella convenzione sulla cooperazione.  III. Conferenza dei Cantoni concordatari
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione e organizzazione
Art. 9
                            1  La Conferenza dei Cantoni concordatari è composta dai direttori e dalle direttrici della  pubblica  educazione  dei  Cantoni  che  hanno  aderito  all’accordo.  Essa  si  costituisce  in  modo  autonomo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  prende  le  decisioni  di  sua  competenza  con  la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  membri  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti e competenze
Art. 10
                            1  La  Conferenza  dei  Cantoni  concordatari  è  responsabile  dell’esecuzione  dell’accordo.  capoversi  1  e  2,  di  decidere  sulle  misure  in  base  all’articolo  4  capoverso  3  e  di  fissare  ogni  due  anni i punti di ponderazione dei voti in seno al Consiglio delle scuole universitarie, conformemente  all’articolo 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per l’elezione alla vicepresidenza essa propone all’Assemblea plenaria della Conferenza svizzera  delle scuole universitarie due direttori o direttrici della pubblica educazione.  IV. Finanziamento intercantonale delle scuole universitarie
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributi intercantonali alle scuole universitarie
Art. 11
                            I  contributi  intercantonali  alle  scuole  universitarie  sono  versati  sulla  base  dell’accordo  intercantonale  del  20  febbraio  1997  sulle  università  (AIU)  2    e  dell’accordo  intercantonale  del  12  giugno 2003 sulle scuole universitarie professionali (ASUP)  3  .  V. Protezione dei titoli
                        
                        
                    
                    
                    
                Protezione delle denominazioni e dei titoli
Art. 12
                            1  La protezione della denominazione di scuola universitaria è assicurata conformemente  all’articolo 62 LPSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chiunque porti un titolo protetto dal diritto cantonale o intercantonale senza possedere i diplomi  riconosciuti che conferiscono tale titolo o chiunque si serva di un titolo, lasciando supporre di aver  ottenuto   un   diploma   riconosciuto,   è   punito   con   una   multa.   La   negligenza   è   punibile.   Il  perseguimento penale è di competenza dei Cantoni.  VI. Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione
Art. 13
                            1  La  gestione  degli  affari  relativi  all’esecuzione  dell’accordo  è  di  competenza  del  Segretariato  generale  della  CDPE.  Esso  cura,  in  collaborazione  con  i  responsabili  dei  servizi  cantonali coinvolti, gli affari correnti della Conferenza dei Cantoni concordatari, come pure gli altri  oggetti  della  politica  universitaria  della  CDPE,  fintanto  la  competenza  non  spetti  ad  altri,  e  collabora con l’ufficio federale competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La collaborazione con il citato ufficio federale per la gestione degli affari del Consiglio delle scuole  universitarie è assicurata dai responsabili dei servizi cantonali rappresentati nel Consiglio e da una  persona del Segretariato generale della CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  costi  generati  dall’attuazione  dell’accordo  sono  ripartiti  tra  i  Cantoni  concordatari  in  funzione  della loro popolazione con riserva dell’articolo 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                Risoluzione delle controversie
Art. 14
                            1  Le  controversie  generate  dal  presente  accordo  vengono  affrontate  seguendo  la  procedura   prevista   dalla   convenzione   quadro   del   24   giugno   2005   per   la   collaborazione  intercantonale con compensazione degli oneri (CQI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se la controversia non può essere risolta, il Tribunale federale decide in applicazione dell’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120 capoverso 1 lettera b della legge sul Tribunale federale.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                Adesione
Art. 15
                            L’adesione  al  presente  accordo  deve  essere  dichiarata  al  Comitato  della  Conferenza  svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca
Art. 16
                            1  La  revoca  dell’adesione  all’accordo  deve  essere  dichiarata  al  Comitato  della  CDPE.  Essa entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In concomitanza con l’entrata in vigore della revoca, anche tutte le convenzioni in base all’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 sono revocate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            2    Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.1.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS  173.110  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Il  Comitato  della  CDPE  decide  sull’entrata  in  vigore  del  presente  accordo  quando  intercantonale  del  9  dicembre  1999  sulla  collaborazione  universitaria.  La  messa  in  vigore  può  comunque subentrare al più presto al momento dell’entrata in vigore della LPSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’entrata in vigore viene comunicata alla Confederazione.  Berna, il 20 giugno 2013  In nome della Conferenza svizzera dei direttori  cantonali della pubblica educazione  La presidente: Isabelle Chassot  Il segretario generale: Hans Ambühl  Entrata in vigore  Conformemente   alla   decisione   del   Comitato   della   CDPE   del   30   ottobre   2014,   l’Accordo  intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere del 20 giugno 2013 entra in vigore il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1° gennaio 2015.  Il  Segretariato  generale  della  CDPE  pubblica  sul  sito  Web  della  CDPE  la  lista  dei  Cantoni  che  hanno aderito all’accordo.  Allegato  Rappresentanza  in  seno  al  Consiglio  delle  scuole  universitarie,  conformemente  all’articolo  6,  e  attribuzione   dei   punti   per   la   ponderazione   dei   voti   per   le   decisioni   del   citato   Consiglio,  conformemente all’articolo 7  I  punti  sono  calcolati  ogni  due  anni  in  base  alla  media  degli  anni  precedenti.  La  Conferenza  dei  Cantoni  concordatari  pubblica  il  risultato  del  calcolo  attualizzando  quest’allegato  dell’accordo.  I  punti indicati qui di seguito sono basati sulla media degli studenti effettivi 2012/2013 e 2013/2014  (fonte: Ufficio federale di statistica) e sulle indicazioni fornite dai Cantoni.  Rappresentanza nel Consiglio delle scuole universitarie e attribuzione dei punti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Rappresentanza dei Cantoni universitari nel Consiglio delle  scuole universitarie  Punti  5  Zurigo:   Università di Zurigo, Scuola universitaria professionale  zurighese, Alta scuola pedagogica di Zurigo, Scuola universitaria  intercantonale di pedagogia speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Berna:   Università di Berna, Scuola universitaria professionale  bernese, Alta scuola pedagogica di Berna (tedesco), istituti membri  dell’Alta scuola pedagogica BEJUNE e della Scuola universitaria  professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Berna
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Vaud:   Università di Losanna e Alta scuola pedagogica del Cantone  di Vaud, istituti membri della Scuola universitaria professionale della  Svizzera occidentale situati nel Cantone di Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Ginevra:   Università di Ginevra, istituti membri della Scuola  universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel  Cantone di Ginevra
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Basilea-Città:   Università di Basilea, istituti membri della Scuola  universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale situati nel  Cantone di Basilea-Città
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Friborgo:   Università di Friborgo, Alta scuola pedagogica friborghese  e istituti membri della Scuola universitaria professionale della  Svizzera occidentale situati nel Cantone di Friborgo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  San Gallo:   Università di San Gallo, Alta scuola pedagogica di San  Gallo, Alta scuola svizzera di logopedia, Rorschach, istituti membri  della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Decisione della Conferenza dei Cantoni concordatari del 26 febbraio 2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            situati nel Cantone di San Gallo  Lucerna:   Università di Lucerna, istituti membri della Scuola  universitaria professionale della Svizzera centrale situati nel Cantone  di Lucerna (Alta scuola di Lucerna), Alta scuola pedagogica di  Lucerna
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Ticino:   Università della Svizzera italiana, Scuola universitaria  professionale della Svizzera italiana
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Neuchâtel:   Università di Neuchâtel, istituti membri della Scuola  universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel  Cantone di Neuchâtel, istituti membri dell’Alta scuola pedagogica  BEJUNE situati nel Cantone di Neuchâtel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Ulteriori  rappresentanze  nel  Consiglio  delle  scuole  universitarie  secondo  l’articolo  6  capoverso 3  Secondo  l’articolo  6  capoverso  3  la  Conferenza  dei  Cantoni  concordatari  sceglie  i  quattro  altri  Cantoni titolari di scuole universitarie che per quattro anni assumono un seggio nel Consiglio delle  scuole  universitarie.  In  conformità  a  questa  disposizione,  possono  essere  eletti  nel  Consiglio  i  Cantoni corresponsabili delle scuole universitarie citate al punto 1 e i Cantoni titolari delle seguenti  scuole universitarie:  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  Il numero di studenti di tutte le scuole universitarie corrisponde ad un totale di 185 punti. Di questi  ne vengono assegnati 13 alle scuole menzionate alla cifra 2 dell’allegato.  Pubblicato nel BU  2015  , 65.