Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
                            Conferenza svizzera dei direttori cant  onali della pubblica educazione  (Conferenza dei direttori della pubblica educazione)  Conferenza svizzera delle direttrici e dei d  irettori cantonali della sanità  (Conferenza delle direttrici e dei direttori  della sanità)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Accordo intercantonale  sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali  (del 18 febbraio 1993)  Scopo  Art.  1  1  L’accordo stabilisce le regole per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali  cantonali, per la gestione di  una lista degli insegnanti ai quali è stato ritirato il diritto d’insegnare e di  un registro dei professionisti della salute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2  Esso  regola,  in  applicazione  del  diritto  nazionale  e  internazionale,  il  riconoscimento  dei  diplomi  scolatici e professionali es  teri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3  Esso  favorisce  il  libero  accesso  alla  formazione  superiore  e  all’esercizio  della  professione.  Contribuisce a garantire la qualità della formazione in tutta la Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Esso  costituisce  la  base  per  accordi  tra  la  Confederazione  e  i  cantoni  secondo  l’articolo  16  capoverso 2 della Legge federale sulle scuole universitarie professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Campo di applicazione  Art.  2  Il  presente  accordo  si  applica  a  tutte  le  formazioni  e  a  tutte  le  professioni  che  sono  regolamentate dai cantoni.  Collaborazione con l  a Confederazione  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Nei  campi  in  cui  le  competenze  sono  ripartite  tra  Confederazione  e  cantoni  vanno  ricercate delle soluzioni d’intesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La collaborazione con la Confederazione si esplica in particolare nei seguenti campi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  riconoscimento  degli  at  testati  di  maturità  (attitudine  generale  per  intraprendere  degli  studi  superiori),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  riconoscimento  degli  attestati  di  maturità  professionale,  e  in  generale,  dell’attitudine  ad  intraprendere degli studi in una scuola universitaria professionale,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  riconoscimento dei diplomi per l’insegname  nto nelle scuole professionali,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  definizione dei principi che regolano l’offerta di cicli di studio sanciti da un diploma nel campo  delle scuole universitarie professionali, e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  consultazione e partecipazione de  i cantoni nelle questioni internazionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  conclusione  d’accordi  come  previsto  dall’articolo  1  capoverso  4,  è  di  competenza  dell’Assemblea  plenaria  della  Conferenza  dei  direttori  della  pubblica  educazione  (CDPE).  Nel  campo delle professioni della salute  , la Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS)  deve essere associata a tutti i negoziati svolti in vista della conclusione di un accordo.  Autorità di riconoscimento  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  di  riconoscimento  è  la  CDPE.  La  CDS  riconosce  dipl  omi  scolastici  e  professionali   nei   campi   di   sua   competenza,   sempre   che   la   competenza   non   spetti   alla  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2  Ogni cantone che ha aderito all’accordo dispone di un voto. Gli altri cantoni hanno voto consultivo.  Applicazione dell’accordo  Art.  5  1  L  a  Conferenza  dei  direttori  della  pubblica  educazione  è  incaricata  dell’applicazione  dell’accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A tale scopo collabora con la Confederazione e con la Conferenza universitaria svizzera in tutte le  questioni concernenti i diplomi universitari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Conferenza  delle  direttrici  e  dei  direttori  della  sanità  applica  l’accordo  nel  campo  di  sua  competenza. Può affidare l’incarico a terzi, ma resta, in ogni caso, responsabile per la vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008,  9  5, 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6  1  I regolamenti di riconos  cimento fissano per tutti i diplomi scolastici e professionali o per  delle categorie di diploma, in particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le condizioni di riconoscimento (articolo 7),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la procedura per il riconoscimento, e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le condizioni per il riconoscimento dei diplomi sc  olastici e professionali esteri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  di  riconoscimento  emana  il  regolamento  di  riconoscimento  dopo  aver  consultato  le  organizzazioni  e  le  associazioni  professio  nali  direttamente  interessate.  Se l’incarico è affidato a  terzi secondo l’articolo 5 cap  overso 3, essa deve approvare il regolamento di riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il regolamento di riconoscimento, rispettivamente la sua approvazione, devono essere accettati da  almeno i due terzi dei membri aventi diritto di voto dell’autorità di riconoscimento competen  te.  Condizioni di riconoscimento  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le condizioni di riconoscimento precisano le esigenze minime che i diplomi scolastici e  professionali   devono   soddisfare.   Si   terrà   conto   in   modo   adeguato   dei   modelli  relativi  alla  formazione e alla professione esist  enti in Svizzera, così come di eventuali esigenze internazionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il regolamento deve disciplinare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le qualifiche che il diploma attesta  , e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  il modo con il quale dette qualifiche sono valutate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Può, ulteriormente, contenere altre prescrizioni quali:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la durata della formazione,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le condizioni per essere ammessi alla formazione,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  i contenuti dell’insegnamento, e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le qualifiche richieste al corpo insegnante.  Effetti del riconoscimento  Art.  8  1  Il   riconoscimento   attesta   che   il   diploma   scolastico  e   professionale   soddisfa   le  condizioni previste dal presente accordo e dallo specifico regolamento di riconoscimento.  Condizioni di riconoscimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  cantoni  che  hanno  aderito  all’accordo  garantiscono,  ai  titolari  e  alle  titolari  di  un  diploma  riconosciut  o, il medesimo diritto d’accesso alle professioni regolamentate sul piano cantonale di  quello accordato ai loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I cantoni che hanno aderito all’accordo autorizzano i titolari e le titolari di  un diploma riconosciuto a  frequentare le scuole d’ordine superiore alle stesse condizioni previste per i loro cittadini e cittadine  in possesso di un diploma corrispondente. Resta riservato il diritto di stabilire le restrizioni dovute  alle  possibilità  d’  assunzione  nelle  singole  scuole  e  di  esigere  un’adeguata  partecipazione  finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  titolari  e  le  titolari  di  un  diploma  riconosciuto  hanno  il  diritto  di  portare  il  titolo  corrispondente  e  garantito, nella misura in cui il regolamento di riconoscimento  lo preveda in modo esplicito.  Documentazione, pubblicazione  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Conferenza  dei  direttori  della  pubblica  educazione  allestisce  una  documentazione  sui diplomi scolastici e professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I cantoni che hanno accettato l’accordo s’impegnano a pubblic  are i regolamenti di riconoscimento  sul foglio ufficiale.  Protezione giuridica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.  10  1  Ogni  contestazione  da  parte  di  un  cantone  nei  confronti  dei  regolamenti  e  delle  decisioni  prese  dalle  autorità  di  riconoscimento  così  come  ogni  disputa  tra  cantoni  pu  ò  essere  oggetto di un’azione al Tribunale federale giusta l’articolo 120 della Legge sul Tribunale federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  delle  autorità  di  riconoscimento,  la  persona  coinvolta,  può  inoltrare,  entro  30  giorni  dalla  notifica,  presso  la  commissione  di  ricorso  istituita  dal  Comitato  della  conferenza  competente,  un  ricorso  scritto  e  debitamente  motivato.  Le  disposizioni  della  Legge  sul  Tribunale  amministrativo  federale  si  applicano  per  analogia.  Le  decisioni  delle  commissioni  di  ricorso  possono essere  oggetto di un ricorso al Tribunale federale, ai sensi dell’articolo 82 della Legge sul  Tribunale federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Comitato   della   conferenza   competente   stabilisce   in   un   regolamento   la  composizione  e  l’organizzazione della commissione di ricorso.  Disposizioni  penali  Art.  11  Chiunque si attribuisce un titolo riconosciuto ai sensi dell’articolo 8 capoverso 4 del  presente  accordo,  senza  essere  titolare  di  un  diploma  scolastico  o  professionale,  o  che  usa  un  titolo che dia l’impressione che egli detenga un tale dipl  oma, è punibile con l’arresto o con la multa.  La negligenza è pure punibile. L’azione giudiziaria spetta ai cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12  1  I costi derivanti dal presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari in proporzione  al numero degli abitanti.  Restano riservate le disposizioni del capoverso 2 e del capoverso 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per le decisioni concernenti i riconoscimenti retroattivi a livello nazionale, di un diploma cantonale  o  il  riconoscimento  di  diplomi  professionali  esteri,  nonché  per  le  decisioni  di  ric  orso,  può  essere  percepita una tassa di decisione di un minimo di Fr. 100.  -  fino a un massimo di Fr. 2000.  -  . La tassa  di  decisione  è  calcolata  in  base  al  tempo  e  al  lavoro  investito  per  il  disbrigo  della  domanda  di  riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Comitato della  conferenza competente fissa in un regolamento il montante delle singole tasse di  decisione.  Lista degli inse  gnanti ai quali  è  stato revocato  I  l  diritto all’ins  egnamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  12bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  CDPE  tiene  una  lista  degli  insegnanti  ai  quali  è  stata  revocata,  per  d  ecisione  cantonale, l’autorizzazione ad insegnare. I cantoni hanno l’obbligo di comunicare al Segretariato  generale  della  CDPE  i  dati  personali,  secondo  il  capoverso  2,  quando  la  relativa  decisione  è  entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La lista contiene il nome dell’inseg  nante, la data dell’ottenimento del diploma o dell’autorizzazione  all’esercizio della professione, la data della revoca dell’autorizzazione all’insegnamento, il nome  dell’autorità  competente,  la  durata  della  revoca  dell’autorizzazione  all’insegnamento,  non  ché  eventualmente  la  data  del  ritiro  del  diploma.  Le  autorità  cantonali  e  comunali  possono,  con  richiesta scritta, ottenere queste informazioni a condizione che provano il loro interesse legittimo e  che la domanda riguardi una persona precisa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni  insegn  ante  che  figura  sulla  lista  intercantonale  è  informato  della  sua  registrazione  o  della  soppressione di quest’ultima. In ogni momento ha il diritto di consultare le informazioni che lo  concernono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La registrazione è cancellata quando l’autorizzazione all’i  nsegnamento  è  ripristinata,  quando  il  periodo di ritiro è terminato o quando la persona coinvolta ha compiuto 70 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ogni  insegnante  registrato  nella  lista  può,  entro  30  giorni  dalla  notifica,  inoltrare  contro  la  decisione  un  ricorso  scritto  e  debitamen  te  motivato,  presso  la  commissione  di  ricorso,  come  previsto dall’articolo 10 capoverso 2 del presente accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto inerenti alla protezione dei dati del cantone  Berna.  Registro dei professionisti  della salute
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  12ter  1  La  CDS  tiene  un  registro  dei  titolari  di  diplomi  scolastici  e  professionali,  svizzeri  ed  esteri,  per  le  professioni  inerenti  alla  salute  elencate  in  un  allegato  al  presente  accordo.  Può  delegare questo compito a dei terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Se  gretariato centrale della CDS mantiene aggiornato questo allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il registro serve alla protezione e all’informazione dei pazienti, all’informazione di servizi svizzeri  ed esteri, a garantire la qualità, nonché a scopi statistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  registro  contiene  i  dati  personali  dei  titolari  di  diploma  (nome,  nome  da  nubile,  data  e luogo di  nascita,  nazionalità).  Inoltre,  indica  il  tipo  di  diploma  ottenuto,  la  data  e  il  luogo  dove  è  stato  rilasciato, nonché eventuali rilasci o estinzioni d’autorizzazione all’eserc  izio  da  parte delle autorità  competenti. Il ritiro, il rifiuto e modifiche dell’autorizzazione, nonché ulteriori misure delle autorità di  vigilanza, cresciute in giudicato, sono pure iscritte nel registro con l’indicazione dell’autorità che ha  preso la dec  isione e della da  ta della decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  servizi  competenti  per  il  rilascio  dei  diplomi  e  i  servizi  incaricati  di  controllare  le  professioni  inerenti alla salute nei cantoni sono responsabili per la trasmissione immediata di questi dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Su  domanda  scritta  e se l’esistenza di un interesse legittimo è provato, le informazioni sui dati  indicati  al  capoverso  4,  frase  1  e  2  possono  essere  comunicate  a  dei  terzi,  in  particolare  alle  autorità cantonali e estere, alle assicurazioni malattia e ai datori di lavoro.  Le informazioni inerenti  alle  misure  delle  autorità  di  vigilanza  sono  comunicate  unicamente  alle  autorità  competenti  per  il  rilascio dell’autorizzazio  ne all’esercizio dell’attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La trasmissione d’informazioni a persone private o a dei servizi non cant  onali  è  sogget  ta  a  una  tassa di cancelleria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Tutte le iscrizioni nel registro sono cancellate quando la persona interessata ha compiuto 70 anni  o  quando  l’autorità  competente  ne  annuncia  il  decesso.  Avvertimenti,  biasimi  e  multe  sono  segnalati nel registr  o con la menzione «annullato» cinque anni dopo la loro notifica, ciò vale pure  per  l’iscrizione  di  restrizioni  dell’autorizzazione  all’esercizio  cinque  anni  dopo  la  revoca  della  restrizione.  Quando  il  divieto  d’esercizio  della  professione  iscritto  nel  regi  stro  ha  una  durata  limitata, la menzione «annullato» è iscritta dieci anni dopo che è stato tolto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Modi  fica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personali loro concernenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Per  il  resto,  si  applicano  per  analogia  i  principi  di  diritto  sulla  protezione  dei  dati  del  cantone  Berna.  Adesione/Denuncia  Art.  13  1  Le  dichiarazioni  d’adesione  al  presente  accordo  vanno  inoltrate  al  Comitato  della  Conferenza  svizzera  dei  direttori  cantonali  della  pubbli  ca  educazione  che  le  comunicherà  al  Consiglio federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di tre  anni.  Entrata in vigore  Art.  14  Il  Comitato  della  Conferenza  dei  direttori  della  pubblica  educazione decide l’entrata in  vigore  dell’accordo  quando  almeno  17  cantoni  hanno  presentato  l’atto  d’adesione  e  dopo  che  l’accordo sia stato approvato dalla Confederazione.  Berna, 18 febbraio 1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Modifiche del 16 giugno 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Le  modifiche  sono  stat  e  decise  dalla  Conferenza  svizzera  dei  direttori  cantonali  della  pubblica  educazione  e  dalla  Conferenza  svizzera  delle  direttrici  e  dei  direttori  cantonali  della  sanità  con  l’accordo della Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle opere sociali.  Il  Comitato  della  Conferenza  svizzera  dei  direttori  cantonali  della  pubblica  educazione  decide  l’entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  delle modifiche dell’accordo quando tutti i cantoni firmatari dell’accordo del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993, le hanno approvate. La Confederazione  ne sarà informata.  Berna, 16 giugno 2005  In nome della Conferenza svizzera  dei direttori canto  nali della pubblica educazione  Il presidente: Hans Ulrich Stöckling  Il segretario generale: Hans Ambühl  Allegato  Allegato ai sensi dell’articolo 12  ter  capoverso 1  chiropratica e chiropratico  osteopata  infermiera e infermiere  infermiera e infermiere in cure generali  infermiera e infermiere in cure psichiatriche  infermiera e infermiere in igiene materna e pediatrica  infermiera e infermiere  in cure integrate  infermiera  e infermiere diplomato livello I  infermiera assistente e infermiere  assistente  CC CRS  infermiera e infermieri  in salute pubblica  tecnica e tecnico di sala operatoria  soccorritrice e soccorritore  levatrice/ostetrica e ostetrico  laboratorista medica e labor  atorista medico  podologa e podologo  massaggiatrice e massaggiatore medici  tecnica e tecnico di radiologia medica  ortottista  dietista  ergoterapista  fisioterapista  igienista dentale  operatore sociosanitario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Entrata in vigore dell’Accordo a livello svizzero: 1° gennaio 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 9  1, 95, 119;  entrata in vigore dal 1.1.2008  -  BU 2008, 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato nel BU  2008  , 91.