Aiuti diretti Direttive concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio di persone anziane o invalide non autosufficienti
                            6.4.5.1.3  Aiuti diretti  Direttive concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento  IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ  richiamati gli art. 5 e 40 della Legge sull’ assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 e l’ art. 2 lett.  d) del relativo Regolamento di applicazione del 27 ottobre 1999, nonché gli art. 15, 16 e 17 della Legge sui  sussidi cantonali del 22 giugno 1994, sono stabilite le seguenti direttive per la concessione delle prestazioni  cantonali per il mantenimento a domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari
                            Possono ricevere gli aiuti diretti le persone il cui stato di dipendenza esige l’ assistenza da parte di altri per  poter rimanere al proprio domicilio ed evitare quindi il collocamento in istituti specializzati.  La frequenza di un centro diurno medicalizzato sussidiato o di un laboratorio protetto non è considerato  quale  collocamento  in  istituto  specializzato.  Essa  comporta  tuttavia  la  riduzione  della  prestazione  proporzionalmente alla frequenza della struttura stessa.  Chi trascorre la maggior parte delle notti in un istituto specializzato è considerato come persona collocata e  non  ha  pertanto  diritto  al  contributo  per  il  mantenimento  a  domicilio;  in  particolare  non  sarà  possibile  cumulare il contributo riconosciuto dalle prestazioni complementari per il pagamento della retta dell’ istituto  e gli aiuti diretti.  Lo stato di dipendenza è ritenuto provato nel caso di beneficiari dell’ Assegno per grandi invalidi; in caso  contrario esso verrà determinato mediante un formulario di accertamento delle condizioni di dipendenza,  sentito il parere del medico di fiducia.  Il  diritto  all’  aiuto  diretto  ha  inoltre  validità  territoriale,  nel  senso  che  le  prestazioni  di  aiuto  e  assistenza  devono avvenire nel Cantone.  I richiedenti devono pure essere residenti nel Cantone Ticino da almeno 3 anni.  A seguito dell’ entrata in vigore della 4° revisione della Legge AI, gli aiuti diretti non vengono più concessi a  persone minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidiarietà della prestazione
                            Il contributo cantonale per le spese di mantenimento a domicilio è sussidiario ad altre prestazioni sociali  concesse al medesimo scopo, quali ad esempio l’ assegno per grandi invalidi, i contributi riconosciuti dalla  PC per cure infermieristiche, i contributi giornalieri concessi dalle casse malati per cure a domicilio.  L’  aiuto  diretto  verrà  concesso  dopo  aver  verificato  che  non  sia  stata  tralasciata  nessuna  possibilità  per  usufruire  di  questi  mezzi;  essi  sono  conteggiati  nel  calcolo  per  la  determinazione  della  prestazione  cantonale.  Gli  aiuti  soggettivi  dei  Comuni,  se  espressamente  erogati  per  il  mantenimento  a  domicilio,  sono  conteggiabili ai fini della determinazione della prestazione cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Calcolo della prestazione
                            La  prestazione  è  commisurata  alla  situazione  finanziaria  del  richiedente  ed  è  determinata  in  base  alla  tabella di calcolo allestita per la decisione della prestazione complementare, secondo lo schema seguente:  Fabbisogno secondo la tabella di calcolo PC  + Stipendio minimo di un aiuto domestico x percentuale rapportata al grado di dipendenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./. Totale redditi secondo la tabella di calcolo PC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./. PC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./. AGI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ./. Eventuali altre entrate per spese di mantenimento a domicilio (se non già conteggiate nel calcolo PC)  _____________________________________________________________________________  = Spesa sussidiabile  x percentuale da stabilire, entro un massimo del 75% come previsto dalla legge  _____________________________________________________________________________  = Prestazione cantonale  =========================================================================  La prestazione è concessa annualmente ed è rinnovabile unicamente su specifica richiesta.  La prestazione cantonale è calcolata proporzionalmente per le persone che frequentano un centro diurno o  un laboratorio protetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  il 25% del contributo giornaliero per il mantenimento a domicilio, se la durata della permanenza al  centro non supera le 4 ore giornaliere,  -  il 50% del contributo giornaliero per il mantenimento a domicilio se la durata della permanenza al  centro supera le 4 ore giornaliere.
                        
                        
                    
                    
                    
                Casi particolari
                            Se  nella  medesima  economia  domestica  vivono  più  persone  aventi  diritto  alla  prestazione  per  il  mantenimento a domicilio, la percentuale dello stipendio per l’ aiuto domestico riconosciuta a ogni singolo  richiedente può essere modificata a dipendenza delle reali condizioni di presa a carico.  Per coloro che non possono richiedere le prestazioni complementari viene allestita una tabella di calcolo  applicando per analogia le direttive valide per il calcolo delle prestazioni complementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decorrenza ed estinzione del diritto alla prestazione
                            Il  diritto  all’  aiuto  diretto  nasce  il  primo  giorno  del  mese  in  cui  è  stata  presentata  la  richiesta  e  se  sono  adempiute tutte le premesse per la sua assegnazione; è in ogni caso esclusa la retroattività.  Esso si estingue il giorno in cui una di queste premesse non è più adempiuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione temporanea del diritto alla prestazione
                            Nel  caso  di  cessazione  temporanea  della  prestazione  di  assistenza  a  domicilio  a  causa  di  ospedalizzazione,  soggiorno  in  clinica  o  istituto,  per  un  periodo  superiore  ai  30  giorni  annui  anche  non  consecutivi,  il  diritto  alla  prestazione  viene  a  cadere  a  contare  dal  trentunesimo  giorno  e  potrà  essere  riattivato a partire dal primo giorno del rientro a domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Versamento ed eventuale restituzione
della prestazione
                            L’ aiuto diretto sarà versato in rate bimestrali anticipate.  Nel caso di cessazione definitiva della prestazione di assistenza l’ aiuto diretto sarà ridefinito pro rata; se gli  anticipi versati dovessero superare l’ importo spettante, la Sezione del sostegno a enti e attività sociali si  riserva di chiedere, al beneficiario o ai suoi eredi, la restituzione del maggior importo versato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Imposizione fiscale
                            La prestazione per il mantenimento a domicilio è soggetta all’ imposizione fiscale.  La stessa è infatti considerata quale reddito per quelle persone a cui viene riversata per le prestazioni di  cura e assistenza alla persona anziana o invalida.  Il beneficiario dell’ aiuto diretto è considerato quale datore di lavoro e come tale tenuto al versamento dei  contributi AVS/AI/IPG/AD/AF.  La  Sezione  del  sostegno  a  enti  e  attività  sociali  informa  la  Divisione  delle  contribuzioni  e  l’  Istituto  delle  assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi, dell’ avvenuta concessione del contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Richiesta di assegnazione dell’ aiuto diretto
                            Per ottenere l’ aiuto diretto occorre presentare una richiesta scritta alla Sezione del sostegno a enti e attività  sociali, viale Officina 6, 6501 Bellinzona, allegando la tabella di calcolo PC, la decisione di attribuzione dell’  AGI o in sua assenza un certificato medico che attesti il bisogno di cure e assistenza, e una dichiarazione  sull’  incasso  o  meno  di  altri  contributi  relativi  all’  invalidità  versati  da  istituti  assicurativi  (assegni  INSAI,  contributi Cassa malati, ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazioni
                            Ulteriori informazioni si possono ottenere telefonando alla Sezione del sostegno a enti e attività sociali, viale  Officina 6, 6501 Bellinzona, tel. 091 / 814.70.46.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            La presente direttiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1° marzo 2004 e si applica a tutte le richieste pendenti.  Bellinzona, 17 febbraio 2004  La Consigliera di Stato:  P. Pesenti  Divisione dell’ azione sociale: Il Direttore:  M. Rossi  Pubblicato  nel BU  2004  , 99.