Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base
                            Accordo intercantonale  sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base  (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)  (del 22 giugno 2006)  I. Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi
Art. 1
                            1  L’accordo  regola  il  contributo  dei  cantoni  firmatari  alle  spese  dell’insegnamento  professionale, nonché alle spese delle formazioni professionali a tempo pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Indica i settori oggetto d’una procedura separata e regola le competenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contribuisce in tal modo alla coordinazione della politica in materia di formazione professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 2
                            1  L’accordo vale per la formazione professionale di base in conformità agli articoli da 12  a 25 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Comprende  la  preparazione  alla  formazione  professionale  di  base,  l’insieme  dell’insegnamento  scolastico e le formazioni professionali a tempo pieno dei cicli di formazione sottoposti alla legge  federale sulla formazione professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Due  o  più  cantoni  firmatari  possono  adottare  disposizioni  divergenti  da  quelle  del  presente  accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 3
                            1  Per  persone  in  formazione  che  frequentano  un  istituto  di  formazione  in  un  altro  cantone,  i  cantoni  firmatari  versano  contributi  unici  per  l’insegnamento  professionale  e  per  formazioni a tempo pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  classificazione  di  cicli  di  formazione  nella  categoria  delle  scuole  a  tempo  pieno  o  nella  categoria dell’insegnamento professionale all’interno del sistema duale è indicata nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  cantoni  dove  le  scuole  hanno  la  loro  sede  concedono  alle  persone  in  formazione,  la  cui  frequenza scolastica sottostà al presente accordo, gli stessi diritti riconosciuti alle proprie persone  in formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel caso in cui persone in formazione di cantoni firmatari frequentano scuole gestite da comuni,  da  associazioni  di  comuni,  da  associazioni  professionali,  da  aziende  o  organizzazioni  d’utilità  pubblica,  i  cantoni  firmatari  provvedono  affinché  le  disposizioni  del  presente  accordo  siano  applicate per analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cantone debitore
Art. 4
                            1  Per l’insegnamento professionale nelle scuole professionali di base, cantone debitore  è  il  cantone  dove  si  svolge  il  tirocinio.  Quest’ultimo  decide  sulla  destinazione  di  una  persona  in  formazione  a  una  scuola  di  formazione  professionale  situata  fuori  dalle  frontiere  cantonali,  in  in vigore in quest’ultimo cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel caso di persone in formazione in scuole a tempo pieno o in scuole di maturità professionale  dopo il tirocinio, cantone debitore è il cantone di domicilio al momento dell’avvio della formazione a  condizione  che  abbia  autorizzato  la  frequenza  di  un  istituto  di  formazione  fuori  dal  cantone.  L’autorizzazione deve essere allegata al formulario d’iscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È considerato cantone di domicilio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  Il. Contributi
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione dell’importo dei contributi
Art. 5
                            1  Per l’indennizzo valgono contributi forfetari, graduati in funzione del tipo di formazione  (tempo pieno / tempo parziale / singole lezioni).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La definizione dell’importo dei contributi si basa sui seguenti principi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adattamento dei contributi si esegue annualmente e ha effetto due anni più tardi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  contributo  è  dovuto  per  un  anno  scolastico  completo.  La  data  di  riferimento  per  stabilire  gli  effettivi delle persone in formazione da tenere in considerazione è determinata nell’allegato.  III. Contributi versati per altre prestazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura da seguire per altre prestazioni
Art. 6
                            1  La  Conferenza  svizzera  degli  uffici  di  formazione  professionale  (CSFP),  in  qualità  di  conferenza   specializzata   della   Conferenza   svizzera   dei   direttori   cantonali   della   pubblica  educazione (CDPE), è competente per avanzare proposte alla Conferenza dei cantoni firmatari in  relazione alle altre prestazioni citate al capoverso 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fra le altre prestazioni indennizzate tra i cantoni, figurano in particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Conferenza  dei  cantoni  firmatari  stabilisce  i  principi  e  i  contributi  per  l’indennizzo  delle  prestazioni  secondo  il  capoverso  2.  Gli  importi  sono  indicati  nell’allegato.  Resta  riservato  il  capoverso 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Cantoni  firmatari  possono  limitare  l’indennizzo  per  le  prestazioni  secondo  il  capoverso  2  ai  principi in vigore nella loro legislazione cantonale.  IV. Esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Conferenza dei cantoni firmatari
Art. 7
                            1  La Conferenza dei cantoni firmatari è composta di un rappresentante per ogni cantone  che ha aderito all’accordo. La Confederazione può parteciparvi a titolo consultivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conferenza dei cantoni firmatari ha i seguenti compiti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Decisioni  secondo  il  capoverso  2,  lettere  a  e  b,  richiedono  la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  membri della Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Comitato della CDPE prepara le pratiche per la Conferenza dei cantoni firmatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segretariato
Art. 8
                            1  Il segretariato è condotto dal Segretariato generale della CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il segretariato svolge in particolare i seguenti compiti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Comitato  della  CDPE  costituisce  un  gruppo  di  lavoro  per  la  consulenza  al  segretariato  e  per  l’elaborazione delle proposte da sottoporre alla Conferenza dei cantoni firmatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  spese  di  segretariato  derivanti  dall’applicazione  del  presente  accordo  sono  a  carico  dei  cantoni  firmatari  e  ripartite  proporzionalmente  al  numero  d’abitanti.  La  fatturazione  avviene  annualmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza d’arbitrato
Art. 9
                            1  Una   commissione   arbitrale   è   istituita   per   dirimere   eventuali   controversie   che  dovessero  sorgere  tra  i  cantoni  firmatari  circa  l’interpretazione  e  l’applicazione  del  presente  accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. In caso di disaccordo delle parti  sulla scelta dei membri, la commissione arbitrale è nominata dal Comitato della CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono applicabili le disposizioni del Concordato sulla giurisdizione arbitrale del 27 marzo 1969.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le decisioni della commissione arbitrale sono definitive.  V. Disposizioni transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 10
                            Il presente accordo entra in vigore al momento in cui vi hanno aderito 15 cantoni, ma al  più presto all’inizio dell’anno scolastico 2007/2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione dell’Accordo intercantonale
del 30 agosto 2001 sui contributi dei
cantoni alle spese scolastiche e di
formazione nel campo
della formazione professionale
Art. 11
                            La  Conferenza  dei  cantoni  firmatari  dell’Accordo  intercantonale  sui  contributi  dei  cantoni  alle  spese  scolastiche  e  di  formazione  nel  campo  della  formazione  professionale,  del  30  agosto 2001,  stabilisce la data di abrogazione del citato accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disdetta
Art. 12
                            L’accordo può essere disdetto, mediante disdetta scritta da inviare al segretariato, con  un  preavviso  di  due  anni  per  il  30  settembre,  non  prima  tuttavia  di  cinque  anni  dopo  l’entrata  in  vigore dell’accordo o di adesione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rispetto degli obblighi
Art. 13
                            In caso di disdetta del presente accordo da parte di un cantone, quest’ultimo mantiene,  verso  le  persone  che  seguono  la  formazione  al  momento  dell’uscita,  gli  obblighi  derivanti  dall’accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principato del Liechtenstein
Art. 14
                            Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria  legislazione. Gli competono gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cantoni firmatari.  Berna, 22 giugno 2006  In nome della Conferenza svizzera dei  direttori cantonali della pubblica educazione  Il presidente: Hans Ulrich Stöckling  Il segretario generale: Hans Ambühl  Preso atto dell’adesione di 15 Cantoni, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica  educazione  ha  decretato  l’entrata  in  vigore  del  presente  Accordo  con  effetto  all’inizio  dell’anno  scolastico 2007/2008.  Pubblicato nel BU  2007  , 599.  Allegato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            all’accordo intercantonale sui contributi alle spese  di formazione nelle scuole professionali di base  (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Anno di scuola 2011/2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Offerte e tariffe  Offerte  Ampiezza  Osservazioni  Tariffa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  annuale  Preparazione alla  formazione  professionale  Parte scolastica, da 1  a 2,5 giorni alla  settimana
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7’300  Parte scolastica, da 3  a 5 giorni alla  settimana
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14’400  Scuola  professionale di  base  Lezione singola  settimanale all’anno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  da 1 a 7 lezioni  920 per lezione  Tempo parziale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tirocinio duale (da 1 a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 giorni) con o senza  maturità professionale  integrata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7’300  Tempo pieno  Scuole d’arti e  mestieri, SMC, anno di  base del tirocinio  (corsi interaziendali  inclusi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14’400  Maturità  professionale  dopo il tirocinio  Tempo pieno per 1  anno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14’400  Parallela all’attività  professionale, per 2  anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7’300  Corsi specializzati  intercantonali  Chiarimento da parte  della CSFP (art. 6)  Procedure di  qualificazione  Chiarimento da parte  della CSFP (art. 6)  Formazioni di  ricupero  Chiarimento da parte  della CSFP (art. 6)  Sostegno  individuale  specializzato nella  formazione di  base di due anni  Chiarimento da parte  della CSFP (art. 6)  In  questi  contributi  è  compreso  un  importo  forfetario  per  spese  d’infrastruttura  pari  al  10%  delle  spese nette d’esercizio (in conformità all’art. 5 cpv. 2 lett. b).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Data di riferimento  La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre.  Allegato  all’accordo intercantonale sui contributi alle spese  di formazione nelle scuole professionali di base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 30 ottobre 2009, entra in vigore il 1° agosto
                        
                        
                    
                    
                    
                2011.
                            2    I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2006-2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Nei  casi  in  cui  l’insegnamento  delle  conoscenze  professionali  e  quello  della  cultura  generale  hanno
                        
                        
                    
                    
                    
                luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
                            5     Nei  casi  in  cui  l’insegnamento  delle  conoscenze  professionali  e  quello  della  cultura  generale  hanno
                        
                        
                    
                    
                    
                luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
6
                            Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’400.–).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’400.–).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)  8  Anno di scuola 2012/2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Offerte e tariffe  Offerte  Ampiezza  Osservazioni  Tariffa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  annuale  Preparazione alla  formazione  professionale  Parte scolastica, da 1  a 2,5 giorni alla  settimana
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7’300  Parte scolastica, da 3  a 5 giorni alla  settimana
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15’200  Scuola professionale  di base  Lezione singola  settimanale all’anno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  da 1 a 7 lezioni  920 per lezione  Tempo parziale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Tirocinio duale  (da 1 a 2 giorni)  con o senza  maturità  professionale  integrata,  formazione di  recupero  (sostegno  individuale CFP  incluso)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  ,**
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7’300  Tempo pieno  Scuole d’arti e  mestieri, SMC,  anno di base del  tirocinio (corsi  interaziendali e  sostegno  individuale CFP  inclusi)  **
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15’200  Maturità  professionale dopo il  tirocinio  Tempo pieno per 1  anno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15’200  Parallela all’attività  professionale, per 2  anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7’300  Corsi interaziendali  (CI)  Cifra forfettaria per  giorno-partecipante CI  Chiarimento da  parte della  CSFP (art. 6)  Corsi specializzati  intercantonali  Chiarimento da  parte della  CSFP (art. 6)  Procedure di  qualificazione  Chiarimento da  parte della  CSFP (art. 6)  In  questi  contributi  è  compreso  un  importo  forfetario  per  spese  d’infrastruttura  pari  al  10%  delle  spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Data di riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                8* Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 29 ottobre 2010, entra in vigore il 1°
agosto 2012.
** Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 28 ottobre 2011, entra in vigore il 1°
agosto 2012.
                            9    I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2006-2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Nei  casi  in  cui  l’insegnamento  delle  conoscenze  professionali  e  quello  della  cultura  generale  hanno
                        
                        
                    
                    
                    
                luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
                            12     Nei  casi  in  cui  l’insegnamento  delle  conoscenze  professionali  e  quello  della  cultura  generale  hanno
                        
                        
                    
                    
                    
                luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
13
                            Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 15’200.–).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 15’200.–).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre.  Allegato  all’accordo intercantonale sui contributi alle spese  di formazione nelle scuole professionali di base  (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)  15  Anno di scuola 2013/2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Offerte e tariffe  Offerte  Volume  Osservazioni  Tariffa  16  annuale  Preparazione alla  formazione  professionale  Parte scolastica, da 1  a 2,5 giorni alla  settimana
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7’500  Parte scolastica, da 3  a 5 giorni alla  settimana
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14’700  Scuola professionale  di base  Lezione singola  settimanale all’anno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  da 1 a 7 lezioni  930 per lezione  Tempo parziale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Tirocinio duale  (da 1 a 2 giorni)  con o senza  maturità  professionale  integrata,  formazione di  recupero  (sostegno  individuale CFP  incluso)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7’500  Tempo pieno  Scuole d’arti e  mestieri, SMC,  anno di base del  tirocinio (corsi  interaziendali e  sostegno  individuale CFP  inclusi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14’700  Maturità  professionale dopo il  tirocinio  Tempo pieno per 1  anno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14’700  Parallela all’attività  professionale, per 2  anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7’500  Corsi interaziendali  Cifra forfettaria per  giorno-partecipante CI  Chiarimento da  parte della  CSFP (art. 6)  Corsi specializzati  intercantonali  Chiarimento da  parte della  CSFP (art. 6)  Procedure di  qualificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cifra forfettaria per le  spese amministrative  Procedura  regolare  secondo l’art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150 per procedura di  qualificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            *   Decisione  della  Conferenza  dei  Cantoni  signatari  ASPr  del  28  ottobre  2011,  entrata  in  vigore  il  1°
                        
                        
                    
                    
                    
                agosto 2013.
                            16    I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2008-2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18     Nei  casi  in  cui  l’insegnamento  delle  conoscenze  professionali  e  quello  della  cultura  generale  hanno
                        
                        
                    
                    
                    
                luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
                            19     Nei  casi  in  cui  l’insegnamento  delle  conoscenze  professionali  e  quello  della  cultura  generale  hanno
                        
                        
                    
                    
                    
                luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
                            20    Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’700.–).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21    Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’700.–).
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari dell’ASPr del 28 ottobre 2011, entrata in vigore il 1°
                        
                        
                    
                    
                    
                agosto 2013.
                            OFPr  Cifra forfettaria  parziale per fase
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Procedura di  validazione  secondo l’art. 31  OFPr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7’500 al massimo per  procedura di validazione  In  questi  contributi  è  compreso  un  importo  forfettario  per  spese  d’infrastruttura  pari  al  10%  delle  spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Data di riferimento  La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre.  Allegato  all’accordo intercantonale sui contributi alle spese  di formazione nelle scuole professionali di base  (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)  24  Anno di scuola 2014/2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Offerte e tariffe  Offerte  Volume  Osservazioni  Tariffa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25   annuale  Preparazione alla  formazione  professionale  Parte scolastica, da 1  a 2,5 giorni alla  settimana
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7’300  Parte scolastica, da 3  a 5 giorni alla  settimana
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13’200  Scuola professionale  di base  Lezione singola  settimanale all’anno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  da 1 a 7 lezioni  910 per lezione  Tempo parziale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Tirocinio duale  (da 1 a 2 giorni)  con o senza  maturità  professionale  integrata,  formazione di  recupero  (sostegno  individuale CFP  incluso)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7’300  Tempo pieno  Scuole d’arti e  mestieri, SMC,  anno di base del  tirocinio (corsi  interaziendali e  sostegno  individuale CFP  inclusi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13’200  Maturità  professionale dopo il  tirocinio  Tempo pieno per 1  anno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13’200  Parallela all’attività    7’300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23     Secondo  la  raccomandazione  del  comitato  della  CSFP  del  15  marzo  2012  concernente  l’indennizzo
                        
                        
                    
                    
                    
                intercantonale delle procedure di validazione.
                            24  *   Decisione  della  Conferenza  dei  Cantoni  signatari  ASPr  del  26  ottobre  2012,  entrata  in  vigore  il  1°
                        
                        
                    
                    
                    
                agosto 2014.
                            25    I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2009-2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27     Nei  casi  in  cui  l’insegnamento  delle  conoscenze  professionali  e  quello  della  cultura  generale  hanno
                        
                        
                    
                    
                    
                luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
                            28     Nei  casi  in  cui  l’insegnamento  delle  conoscenze  professionali  e  quello  della  cultura  generale  hanno
                        
                        
                    
                    
                    
                luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
                            29    Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 13’200.–).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            professionale, per 2  anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Corsi interaziendali  Cifra forfettaria per  giorno-partecipante CI  Chiarimento da  parte della  CSFP (art. 6)  Corsi specializzati  intercantonali  Chiarimento da  parte della  CSFP (art. 6)  Procedure di  qualificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cifra forfettaria per le  spese amministrative  Procedura  regolare  secondo l’art. 30  OFPr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150 per procedura di  qualificazione  Cifra forfettaria  parziale per fase
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Procedura di  validazione  secondo l’art. 31  OFPr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7’300 al massimo per  procedura di validazione  In  questi  contributi  è  compreso  un  importo  forfettario  per  spese  d’infrastruttura  pari  al  10%  delle  spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Data di riferimento  La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre.  Pubblicato  nel  BU   2011  ,  569;  precedente  modifica:  BU   2008  ,  523.  DL  di  approvazione  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.1.2007 - BU  2007  , 113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30    Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 13’200.–).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31    Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari dell’ASPr del 26 ottobre 2012, entrata in vigore il 1°
                        
                        
                    
                    
                    
                agosto 2013.
32
                            Secondo  la  raccomandazione  del  comitato  della  CSFP  del  15  marzo  2012  concernente  l’indennizzo