Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali
                            CDPE  Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione  CDIP  Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  EDK  Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren  Accordo intercantonale  sulle scuole universitarie professionali  (ASUP)  1  (4 giugno 1998)  I Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi
Art. 1
                            1  L’accordo    regola    l’accesso    alle    scuole    universitarie    professionali    sul    piano  intercantonale  nonché  i  contributi  che  i  cantoni  di  domicilio  degli  studenti  e  delle  studentesse  devono versare alle istituzioni responsabili delle scuole universitarie professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso ha pure lo scopo di promuovere la perequazione degli oneri tra i cantoni e il libero accesso  agli  studi,  e  mira  a  ottimizzare  l’offerta  della  formazione  delle  scuole  universitarie  professionali.  Contribuisce inoltre ad armonizzare la politica delle scuole universitarie in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidiarietà rispetto ad altri accordi
Art. 2
                            Gli accordi intercantonali che regolano la corresponsabilità o il cofinanziamento di una o  più scuole universitarie professionali prevalgono sul presente accordo, a condizione che i contributi  finanziari  stipulati  dai  suddetti  accordi  siano  nell’insieme  almeno  equivalenti  a  quelli  previsti  dal  presente  accordo  (sezione  II)  e  che  la  parità  di  trattamento  degli  studenti  e  delle  studentesse  sia  garantita (art. 3, cpv. 2; art. 6 e art. 7).
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 3
                            1  Il   cantone   di   domicilio   degli   studenti   e   delle   studentesse   partecipa   ai   costi   di  formazione di quest’ultimi, versando contributi alle istituzioni responsabili delle scuole universitarie  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  istituzioni  responsabili  delle  scuole  universitarie  professionali  accordano  agli  studenti  e  alle  studentesse  di  tutti  i  cantoni  concordatari  gli  stessi  diritti.  I  cantoni  che  non  sono  essi  stessi  responsabili  di  una  scuola  universitaria  professionale  obbligano  quelle  che  si  trovano  sul  loro  territorio a rispettare la parità di trattamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cicli di studio oggetto di contributi
Art. 4
                            1  I  contributi  sono  versati  per  i  cicli  di  studio  che  permettono  di  ottenere  un  diploma  di  una  scuola  universitaria  professionale  cantonale  o  intercantonale  e  che  sono  riconosciuti,  sia  in  virtù   della   legge   federale   sulle   scuole   universitarie   professionali,   sia   in   virtù   dell’accordo  intercantonale  sul  riconoscimento  dei  diplomi  scolastici  e  professionali.  Quando  i  cicli  di  studio  sono scaglionati (studi di bachelor seguiti da studi di master), entrambi hanno diritto a contributi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  cicli  di  studio  riconosciuti  che  sono  gestiti  da  enti  privati,  ma  il  cui  finanziamento  è  parallelamente  assicurato  da  uno  o  più  cantoni,  sono  versati  contributi  nella  misura  in  cui  la  Commissione  ASUP  decida  in  tal  senso  e   il  cantone    o  i  cantoni  che  partecipano  al  loro  finanziamento forniscano per i propri studenti e le proprie studentesse contributi almeno equivalenti  a quelli previsti dal presente accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Su domanda del cantone sede, la Commissione ASUP può stabilire il versamento di contributi a  favore di altri cicli di studio riconosciuti. In questo caso, solo i cantoni che si sono espressamente  dichiarati pronti a versare i contributi saranno tenuti a farlo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cantone di domicilio
Art. 5
                            È considerato cantone di domicilio:
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Accordo modificato il 12 giugno 2003 - BU 2004, 413 e 426, entrato in vigore il 1° ottobre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasferimento di studenti e studentesse
Art. 6
                            Se la capacità di accoglimento di una scuola è esaurita, i candidati e le candidate agli  studi  come  pure  gli  studenti  e  le  studentesse  possono  essere  assegnati  ad  altre  scuole,  nella  misura in cui queste ultime mettono a disposizione posti. La Commissione ASUP designa l’autorità  competente per i trasferimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trattamento di studenti e studentesse provenienti da cantoni non concordatari
Art. 7
                            1  Gli studenti e le studentesse come pure i candidati e le candidate agli studi provenienti  da cantoni che non hanno aderito al presente accordo non possono prevalersi del diritto alla parità  di  trattamento.  Essi  possono  avere  accesso  ad  una  scuola  solo  dopo  che  gli  studenti  e  le  studentesse provenienti dai cantoni concordatari vi siano stati ammessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  studenti  e  le  studentesse  provenienti  da  cantoni  che  non  hanno  aderito  al  presente  accordo  devono  versare,  oltre  alle  tasse  individuali,  un  importo  almeno  equivalente  ai  contributi  forniti  dai  cantoni concordatari.  II Contributi
                        
                        
                    
                    
                    
                Base di calcolo
Art. 8
                            1  I contributi sono fissati in forma di importi forfetari per studente o studentessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conferenza  dei  cantoni  firmatari  può  decidere,  su  proposta  della  Commissione  ASUP,  di  applicare un altro modello d’indennizzo per alcuni o per tutti i cicli di studio. Queste decisioni sono  prese a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri della Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I cicli di studio omologati o riconosciuti dopo il 4 giugno 1998 e quelli che si trovano sottoposti a  procedura di riconoscimento secondo l’articolo 20 saranno classificati nelle categorie dell’allegato I  dalla Commissione ASUP (art. 12, cpv. 3, lett. f).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’allegato  II  del  presente  accordo  contempla  cicli  di  studio  attualmente  in  corso  di  creazione  o  pianificati,  ma  che  non  sono  ancora  riconosciuti.  Questa  lista  ha  un  valore  informativo;  per  aver  diritto a contributi è necessaria in ogni caso una decisione della Commissione ASUP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammontare dei contributi
Art. 9
                            1  I cicli sono raggruppati per campo di studi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  definire  i  contributi,  sono  determinanti  le  somme  per  la  formazione  spese  in  media  in  ogni  gruppo,  cioè  le  spese  correnti  dedotte  le  tasse  scolastiche,  le  spese  d’infrastruttura  e  i  contributi  federali, se il ciclo di studio ne ha diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  contributi  sono  definiti  in  modo  da  coprire  per  ogni  gruppo  l’85  per  cento  delle  spese  di  formazione.  La  competenza  di  definire  i  contributi  spetta  alla  Conferenza  dei  cantoni  firmatari.  Le  decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri della conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riduzione in caso di tasse di studio elevate
                            Commissione  ASUP  fissa  gli  importi  minimi  e  massimi  riscuotibili  per  ciclo  di  studio.  Se  queste  tasse  superano  la  soglia  massima  fissata  dalla  Commissione  ASUP,  l’ammontare  dei  contributi  previsti agli articoli 9 e 10 per il ciclo di studio in questione viene ridotto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III Esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Conferenza dei cantoni concordatari
Art. 11
                            1  La Conferenza dei cantoni concordatari è composta dell’insieme dei rappresentanti dei  cantoni   che   hanno   aderito   all’accordo,   in   ragione   di   un   rappresentante   per   cantone.   La  Confederazione può parteciparvi a titolo consultivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conferenza deve assolvere i seguenti compiti:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa emette delle prescrizioni sulla durata dell’obbligo di versare contributi concernenti ogni ciclo  di studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione ASUP
Art. 12
                            1  In  vista  dell’esecuzione  del  presente  accordo,  la  Conferenza  dei  cantoni  concordatari  istituisce  una  «Commissione  dell’accordo  intercantonale  sulle  scuole  universitarie  professionali»  (Commissione ASUP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione ASUP è costituita da nove membri nominati per un periodo di quattro anni. Due  membri sono proposti dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commissione deve assolvere in particolare i seguenti compiti:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Essa può emanare prescrizioni concernenti la durata dell’obbligo di pagamento di contributi per gli  studenti e le studentesse che oltrepassano considerevolmente la durata regolare degli studi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segretariato
Art. 13
                            Il  Segretariato  generale  della  Conferenza  svizzera  dei  direttori  cantonali  della  pubblica  educazione (CDPE) assume le funzioni di segretariato dell’accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Lista dei cicli di studio che hanno diritto a contributi
Art. 14
                            I  cicli  di  studio  che  hanno  diritto  a  contributi,  come  pure  l’importo  dei  contributi  sono  definiti in un allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione del numero di studenti e studentesse
Art. 15
                            1  Il  numero  degli  studenti  e  delle  studentesse  è  stabilito  secondo  i  criteri  del  Sistema  d’informazione universitario svizzero dell’Ufficio federale di statistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni scuola redige per il cantone debitore una lista nominativa degli studenti e delle studentesse  ripartiti  in  funzione  dei  gruppi.  La  lista  indica  il  cantone  di  domicilio  determinante,  stabilito  conformemente all’articolo 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi di esecuzione dell’accordo
Art. 16
                            I  costi  di  esecuzione  del  presente  accordo  sono  a  carico  dei  cantoni  concordatari  e  sono determinati in funzione del numero dei loro studenti e delle loro studentesse. La fatturazione  avviene  annualmente.  Se  è  necessario  procedere  ad  analisi  straordinarie  che  riguardano  solo  alcuni  cantoni  o  alcune  scuole,  la  Commissione  ASUP  può  imputare  i  relativi  costi  ai  cantoni  in  questione.  IV Rimedi di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza arbitrale
                            1  sette membri e di cui designa il presidente o la presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza arbitrale delibera in gruppi di tre membri; nessun membro deve in questo caso provenire  dai cantoni direttamente interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’istanza arbitrale decide definitivamente le controversie concernenti:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono applicabili le disposizioni del concordato intercantonale sull’arbitrato del 27 marzo 1969 (RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            279).
                        
                        
                    
                    
                    
                Tribunale federale
Art. 18
                            Con  riserva  dell’articolo  16,  ogni  vertenza  tra  cantoni  in  relazione  al  presente  accordo  può  essere  oggetto  di  un  reclamo  di  diritto  pubblico  presso  il  Tribunale  federale  in  applicazione  dell’articolo  83,  cpv.  1,  lett.  b,  della  legge  federale  sull’organizzazione  giudiziaria  del  16  dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1943 (RS 173.110).  V Disposizioni transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Adesione
Art. 19
                            Le  dichiarazioni  d’adesione  devono  essere  comunicate  al  Segretariato  generale  della  CDPE.  Con  la  loro  adesione,  i  cantoni  si  impegnano  a  fornire,  nella  forma  prescritta,  i  dati  necessari all’esecuzione del presente accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 20
                            1  L’accordo  entra  in  vigore  all’inizio  dell’anno  di  studi  2005/2006,  a  condizione  che  almeno quindici cantoni vi abbiano aderito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Scuole universitarie professionali
in corso di riconoscimento
Art. 21
                            La  Commissione  ASUP  classifica  e  designa  i  cicli  di  studio  per  i  quali  devono  essere  versati  contributi  durante  la  procedura  di  riconoscimento.  Per  tale  decisione  è  determinante  la  probabilità  di  un  esito  favorevole  della  procedura  di  riconoscimento  (art.  4,  cpv.  1).  Una  presa  di  posizione della Commissione di riconoscimento competente deve essere espressamente richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disdetta
Art. 22
                            1  L’accordo può essere disdetto per il 30 settembre di ogni anno, il termine di disdetta è  di due anni. La disdetta, scritta, deve essere indirizzata alla Commissione ASUP. Il primo termine  di disdetta è il 30 settembre 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di disdetta dell’accordo di un cantone, questo conserva gli obblighi sottoscritti nel quadro  dell’accordo per le studentesse e per gli studenti già iscritti alla data della disdetta, e ciò sino alla  fine dei loro studi. Le studentesse e gli studenti toccati conservano anche il diritto all’uguaglianza di  trattamento prevista all’articolo 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principato del Liechtenstein
Art. 23
                            Il Principato del Liechtenstein può  aderire  al presente accordo sulla base della propria  legislazione. Esso gode in tal caso degli stessi diritti e deve assolvere gli stessi obblighi dei cantoni  concordatari.  Le  scuole  universitarie  professionali  o  i  cicli  di  studio  delle  scuole  universitarie  professionali  riconosciuti  secondo  la  legislazione  del  Liechtenstein  hanno  gli  stessi  diritti  delle  scuole  universitarie  professionali  o  dei  cicli  di  studio  delle  scuole  universitarie  professionali  corrispondenti riconosciuti secondo la legislazione svizzera.  Berna, 4 giugno 1998  Conferenza svizzera dei direttori cantonali  della pubblica educazione CDPE  Il presidente:  Il segretario:  H.U. Stöckling  M. Arnet  Pubblicato nel BU  1999  , 286. DL di approvazione del 4.10.1999 - BU  1999  , 285 e 11.10.2004 - BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004  , 413.